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Ricerca e sviluppo, progetti al vaglio dei certificatori

Il nuovo Albo dei certificatori, tenuto presso il Mimit, conterrà l’elenco dei soggetti che potranno certificare i progetti e i sottoprogetti.

Il nuovo Albo dei certificatori, tenuto presso il Mimit, conterrà l’elenco dei soggetti che potranno certificare i progetti e i sottoprogetti, su richiesta delle imprese committenti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili per il riconoscimento dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 e successive modificazioni, vale a dire:

• ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019), applicabili dal 2020 in avanti;

• ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013), relativi al quinquennio 2015-2019.

Questa certificazione è affidata a soggetti pubblici e privati, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, e ha lo scopo di mettere l’impresa al riparo, anche per progetti già realizzati, da contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Modalità e termini dell’iscrizione all’Albo dei certificatori saranno disposte da un decreto direttoriale del Mimit, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm attuativo, prevista 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

L’articolo 3 del Dpcm attuativo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, imposta la procedura e il contenuto della certificazione (si veda la scheda di sintesi a lato), che deve essere:

• basata sui criteri e regole previsti dal Dm 26 maggio 2020 nell’articolo 2 (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale), articolo 3 (innovazione tecnologica), articolo 4 (design ed ideazione estetica) e articolo 5 (innovazione digitale 4.0, transizione ecologica ed economia circolare) e

• coerente con le linee guida, elaborate e pubblicate dal Mimit entro il 31 dicembre 2023. Questo documento diventa essenziale per decidere se avvalersi o meno del certificatore, e quindi la sua conoscenza permetterà alle imprese di valutare la bontà dell’attività svolta per i diversi crediti d’imposta.

Questa volontaria certificazione, che possiamo definire “tecnica”, si affianca a quella obbligatoria “contabile” che è rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e sulla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile (comma 205 della legge 160/2019). Solo in presenza della certificazione “contabile” l’impresa potrà utilizzare il credito in compensazione.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti non siano già constatate con pvc o contestate con atto impositivo.

Il contenuto della certificazione è suddiviso in cinque punti:

1. le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti effettuati o programmati;

2. la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti;

3. le motivazioni tecniche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità ai diversi crediti d’imposta;

4. la dichiarazione del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse (rapporti familiari, rapporti diretti o indiretti di partecipazione, cointeressenze o altri interessi economico nell’impresa certificata);

5. ogni ulteriore elemento utile in funzione delle attività di vigilanza del Mimit (articolo 4 del Dpcm) e dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito (comma 207 della legge 160/2019).

Da ultimo, si sottolinea la necessità di una proroga del termine del 30 novembre 2023, che potrebbe essere inserita in sede di conversione del Dl 132/2023, per la presentazione dell’istanza della sanatoria del periodo 2015-2019, al fine di attendere le linee guida del Mimit, e dare più tempo alle imprese per valutare eventuali situazioni dubbie. Oltretutto, si è anche in attesa del chiarimento sulla differenza tra credito non spettante e inesistente, oggetto dell’udienza della Cassazione a Sezioni Unite del 12 settembre scorso, di cui non è stata ancora depositata la sentenza.

Ancora più utile una proroga alla luce della risposta del Mef del 5 ottobre 2023 al question time n. 5-01427 in commissione Finanze della Camera sul credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, ove il governo ha confermato il proprio impegno, contenuto nella legge di riforma fiscale (articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5), ad adeguare il sistema sanzionatorio in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sulla rigorosa distinzione normativa tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti.

Fonte: Il Sole 24Ore

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