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Holding, la riorganizzazione valuta anche l’impatto sull’Iva

In questa fase dell’anno si riflette circa eventuali riorganizzazioni societarie, con particolare riguardo alle società holding.
  • Quando Scelte effettuabili verso fine anno

  • Cosa scade Scelta se costituire holding come soggetto passivo Iva

  • Per chi Gruppi societari o imprenditori

  • Come adempiere Verifica dell’operatività e delle attività della società

1. In sintesi

In questa fase dell’anno si concentrano le riflessioni circa eventuali riorganizzazioni societarie, con particolare riguardo alla costituzione di società holding.

Società finanziaria che possiede totalmente o parzialmente quote o partecipazioni di altre società controllate, fra i vari aspetti da considerare in ottica di valutazione circa la costituzione e la gestione della società holding, viene spesso trascurato quello attinente l’Iva, che invece può assumere profili interessanti, tanto più alla luce dell’interpello 107/2023, che introduce la possibilità di ottimizzare il regime Iva delle auto aziendali se accentrate presso la holding.

Pertanto in fase di impostazione della fisionomia e del funzionamento della società è sicuramente utile avere riguardo al concetto di holding dinamica, come delineata in ambito fiscale, al fine di ottimizzare la gestione Iva della stessa.

2. Holding dinamica, il tema della detraibilità Iva

Il concetto di società holding dinamica trova chiara definizione ed esplicitazione nella riposta a interpello 529/2022, con cui l’agenzia delle Entrate si sofferma sul tema della soggettività passiva Iva delle Holding e sul collegato profilo della detraibilità dell’Iva.

La risposta ad interpello 529/2022 in primo luogo ricorda che l’articolo 9, par. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/Ce stabilisce che si considera soggetto passivo «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».

Inoltre, si considera come attività economica «ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Con riferimento poi alle holding la Corte di Giustizia ha affermato che la pura detenzione di una partecipazione societaria come pure la mera assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai fini Iva, in base a cui una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo Iva.

Quindi il concetto fondamentale su cui la Corte di Giustizia fonda il discrimine fra Holding soggetto passivo Iva e Holding non soggetto passivo Iva è quello dell’interferenza nell’attività delle partecipata, intesa non come controllo e coordinamento ma come somministrazione/prestazione di servizi amministrativi e simili. In specifico la Corte parla di prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding alle società controllate (Sentenza 16 luglio 2015 cause riunite C-108/14e c-109/14).

3. Lo status di soggetto passivo Iva

Pertanto, per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’Iva, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate. In linea con la disciplina Iva comunitaria, nell’ordinamento interno, l’articolo 4, comma 5, lettera b), del Dpr 633/1972 esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva Iva, in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico.

L’agenzia delle Entrate quindi afferma che solo dallo svolgimento dell’attività di gestione attiva delle partecipate deriva, per la holding, il diritto alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti destinati all’attività economica svolta in qualità di soggetto passivo.

Diritto alla detraibilità Iva per le holding. In sintesi il diritto alla detraibilità dell’Iva deriva per la holding solo dallo svolgimento di attività di gestione attiva delle società partecipate e non dalla mera detenzione delle partecipazioni.

Nel caso esaminato dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 529/2022, la società holding svolge per le partecipate prestazioni di servizi amministrativi, finanziari e simili, specificamente remunerati (con un corrispettivo pari ai costi di struttura incrementato di una percentuale per ogni società proporzionalmente ai ricavi della stessa rispetto al totale ricavi del gruppo).

Inoltre la stessa Holding svolge per le partecipate attività di predisposizione dei bilanci con specifica remunerazione imponibile Iva.

Lo svolgimento di tali servizi è indicativo dell’esercizio di un’attività economica con effettuazione a valle di operazioni imponibili e conseguente detraibilità dell’Iva. In questo contesto risulta detraibile anche l’Iva sui Transation Cost anche se sostenuti prima di iniziare l’attività di servizi a favore della partecipata, ciò in quanto anche gli atti preparatori devono ritenersi parte integrante delle attività economiche.

4. L’applicabilità del pro rata

Una precisazione importante contenuta nell’interpello 529/2022 riguarda infine il tema dell’applicabilità del pro rata Iva ex articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972 alle holding.

Si ricorda che il meccanismo del pro rata opera in presenza di operazioni imponibili e di operazioni esenti, con conseguente riduzione della percentuale di detraibilità a monte in misura pari all’incidenza delle operazioni esenti sul totale (pro rata di detraibilità).

Per le holding però va tenuto presente che il comma 2 dell’articolo 19-bis prevede un meccanismo correttivo in base non sono rilevanti ai fini della riduzione della detrazione, le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9), dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633 (fra cui rientrano anche le operazioni di finanziamento), quando le stesse non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta, ovvero sono accessorie alle operazioni imponibili.

Occorre, quindi, valutare se le operazioni di finanziamento effettuate dall’Istante costituiscano una delle attività proprie della medesima ovvero se, invece, le stesse siano accessorie od occasionali e non rilevino ai fini del pro rata.

In merito l’Agenzia conclude affermando che l’attività di finanziamento è una di quelle che tipicamente connotano le holding miste in generale e, che non può essere considerata come attività occasionale e accessoria ex articolo 19-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 (circolare 25 del 3 agosto 1979 e risoluzione 205/2008).

In generale quindi per le holding ai fini della determinazione dell’imposta detraibile trova applicazione il criterio forfetario basato sulla percentuale di detraibilità, di cui al comma 5 dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, nel calcolo della quale vanno considerate anche le operazioni finanziarie poste in essere nei confronti delle proprie controllate.

5. La gestione autovetture per il gruppo

Una volta acclarata la presenza di soggettività Iva in capo alla holding in base alle proprie caratteristiche (holding dinamica), è interessante considerare l’applicabilità delle conclusioni emerse nel recente interpello 107/2023 ai fini della gestione del parco autovetture del Gruppo a cui fa capo la holding.

Nel caso di specie la holding ha rappresentato l’intenzione di acquisire direttamente le auto, da destinare ai dipendenti delle società che controlla, con conseguente emissione di fattura a queste ultime, sia nel caso in cui l’utilizzo da parte di questi ultimi sia completamente aziendale sia nel caso in cui vi sia un uso promiscuo.

L’agenzia delle Entrate conclude che nel caso si specie le limitazioni previste dall’articolo 164, Tuir non si applicano in questo caso.

Quindi, non essendo applicabile la norma specifica dell’articolo 164, si ritorna alla regola generale dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Non si applica, poi, neanche l’articolo 19-bis1, lettera c), del Dpr 633/1972 che introduce una limitazione forfettaria della detrazione dell’Iva del 40% in caso di utilizzo promiscuo del veicolo.

Le limitazioni rimangono invece applicabili alle spese afferenti tali veicoli per l’eventuale uso privato da parte della società holding stessa.

Fonte: Il Sole 24Ore

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