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Forfettari, aliquota al 5% solo se i requisiti erano presenti fin dall’origine

Forfettario con aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione.

Forfettario con aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. L’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, in materia di regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo di quella ordinaria del 15 per cento.

Tuttavia, né la normativa in vigore, né la prassi dell’agenzia delle Entrate indicano le soluzioni applicabili quando all’interno del quinquennio agevolato il contribuente si trova nelle condizioni di poter aderire al regime “super agevolato” solo in corsa, ma non al momento dell’apertura della posizione.

L’unico chiarimento utile in questo senso, è arrivato con la circolare 10/2016, (paragrafo 3.1.1) dove in occasione delle modifiche apportate al regime forfetario dalla legge 208/2015, l’agenzia delle Entrate ebbe modo di specificare che, l’applicazione dell’aliquota al 5% per gli anni mancanti al compimento del primo quinquennio di attività era possibile anche nell’ipotesi di provenienza dal regime di contabilità ordinaria o semplificata opzionale.Tuttavia il chiarimento aveva a che vedere una specifica ipotesi legata al mutamento del contesto normativo, senza offrire il peraltro auspicabile spiraglio, verso l’applicazione di un principio generale.

Si pensi così al caso di un soggetto che sia in procinto di aprire partita iva adesso (nel 2023), quando nel corso del 2022 abbia percepito reddito di lavoro dipendente superiore al limite consentito per l’accesso al regime forfettario fissato in 30mila euro. Oppure ancora a un contribuente che avendo aperto partita Iva nel 2023 seppur socio di una società di persone, poi a seguito della dismissione della quota (nel 2023), nel 2024 intenda transitare nel regime forfettario.

In questi casi, dunque, si è costretti ad aprire col regime ordinario/semplificato, ma nulla vieta che, una volta acquisiti i requisiti per poter accedere al regime forfettario il contribuente possa validamente optare per il sistema agevolato.

È qui però che nasce il dubbio. Essendo all’interno del quinquennio agevolato, è possibile optare per il regime forfettario con tassazione al 5% o si deve per optare per il 15 per cento?

Nel merito della vicenda si era avuto di sottolineare che, in assenza di una linea guida “ufficiale” era necessario fare esercizio di prudenza.

A testimonianza di ciò va citata la Dre Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022.

La casistica interessava la posizione di un soggetto che, in sede di apertura partita Iva (2022), non avrebbe potuto applicare il regime forfetario avendo percepito nell’anno precedente (2021) un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.

Ebbene in questa fattispecie, l’agenzia delle Entrate ha puntualizzato: «Laddove risultino rispettate tutte le altre condizioni di legge (non oggetto di verifica in tale sede), l’istante potrà aderire al regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2023, fermo restando che in tal caso non potrà tuttavia accedere all’ulteriore beneficio previsto dal comma 65 sopra indicato sino al termine del quinquennio potenzialmente agevolabile, in quanto al momento dell’avvio dell’attività professionale non esistevano i requisiti di legge previsti per accedere al suddetto regime di favore nella misura ordinaria».

In altre parole il principio che qui viene esposto, peraltro non esente da critiche, è quello che, per l’applicazione del regime agevolato per le start up all’interno del quinquennio si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita Iva, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del periodo agevolabile.

Fonte: Il Sole 24Ore

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