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Energia, la via del consolidato fiscale per sfruttare a pieno il credito

Il trasferimento al consolidato fiscale agevola il recupero integrale dei tax credit energetici prima del termine ultimo di metà novembre 2023

Il trasferimento al consolidato fiscale agevola il recupero integrale dei tax credit energetici prima del termine ultimo di metà novembre 2023 previsto dal Decreto proroghe. La consolidante dovrà utilizzare il credito ricevuto per il versamento dell’acconto Ires del gruppo, anticipando la presentazione del modello F24 rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre. La versione definitiva del decreto modifica la data ultima di compensazione portandola dal 15 al 16 novembre 2023.

Le imprese che hanno maturato crediti per bonus energetici del primo e secondo trimestre 2023 cercano le possibili vie di uscita dalla stretta sui tempi di compensazione prevista dall’articolo 7 del Dl 132/2023 che ha anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre (in luogo del giorno 15 che figurava nelle bozze del provvedimento) la data ultima per la compensazione in F24.

La cessione a terzi del credito (di cui dovrà essere fissata la nuova tempistica con un provvedimento delle Entrate), per coloro che non ritengono di avere debiti sufficienti entro metà novembre, risulterà generalmente impedita qualora l’impresa, come di norma, abbia già avviato la compensazione dei tax credit dato che la cessione è sottoposta alla condizione del tutto o niente.

Per le imprese che operano all’interno di gruppi in consolidato fiscale, una strada per sfruttare appieno i crediti può essere costituita dal trasferimento alla controllante per il pagamento dell’Ires in scadenza a fine novembre (secondo acconto). Il trasferimento al consolidato non è soggetto al vincolo di cessione integrale e può dunque essere attuato anche solo per una parte del credito (risposta 536 del 31 ottobre 2022). Non è inoltre necessario richiedere il visto di conformità né procedere ad effettuare la comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate.

La consolidante può utilizzare il credito ricevuto per il pagamento dell’Ires della fiscal unit, sempre con termine ultimo del 16 novembre. Entro quest’ultima data, pertanto, la consolidante dovrà presentare il modello F24 con la seconda rata di acconto Ires 2023 (anticipando il termine di fine novembre), che evidenzierà la compensazione con il credito.

Una ulteriore interpretazione ministeriale che va considerata da parte delle imprese che stanno pianificando la nuova tempistica di utilizzo dei bonus energetici è quella contenuta nella risposta 8/2023 e riguardante il versamento dell’acconto previsionale. L’agenzia delle Entrate, trattando sempre di una società in consolidato fiscale, ha affermato che, anche se l’acconto previsionale è, di norma, utilizzato per ridurre il versamento dovuto, non vi è una preclusione legislativa al versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi l’importo calcolato utilizzando il metodo storico. La risposta ha inoltre precisato che l’acconto, anche se versato in due rate, è unico, risultando in linea di principio escluse variazioni di metodo da una rata all’altra. Chi, dunque, al fine di recuperare i tax credit in scadenza, intendesse versare l’acconto di novembre per un importo superiore al dato storico, perché si attende una maggior imposta a saldo, dovrà considerare un’integrazione anche della prima rata in modo da ripartire i due versamenti in modo proporzionale alle percentuali di legge. Va, infine, ricordato che, qualora il maggior acconto previsionale compensato con i tax credit comporti un’eccedenza a credito a saldo, tale eccedenza non potrà formare oggetto di rimborso né di riporto a nuovo al 2024.

Fonte: Il Sole 24Ore

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