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Decreto “proroghe”: più tempo per regolarizzare le cripto-attività

Slittano anche i versamenti nelle zone alluvionate a luglio scorso e l’imposta sostitutiva in caso di assegnazione agevolata ai soci.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 di venerdì 29 settembre 2023 il decreto legge n. 132/2023, con le disposizioni in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Con il decreto di nuovo conio, il Governo posticipa alcuni dei termini originariamente previsti dalla legge di Bilancio 2023, al fine di stimolare maggiormente la tax compliance, come nel caso della regolarizzazione delle cripto-attività, o di sopperire a situazioni emergenziali, quali l’alluvione che ha colpito il Nord Italia.

Vediamo nel dettaglio le misure di nostro interesse.

Articolo 2 Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Il decreto modifica il termine per la rideterminazione del valore delle cripto-attività, rinviandolo dal 30 settembre (data già rinviata rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2023) al 15 novembre 2023. La legge n. 197/2022 (il Bilancio 2023) ha previsto, infatti, la possibilità di versare (in massimo 3 rate annuali, con interessi pari al 3% annuo) l’imposta sostitutiva del 14% per l’affrancamento opzionale delle cripto-attività, possedute al primo gennaio 2023. Per “cripto-attività”, come spiega la stessa legge citata, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Articolo 3 Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi
Il Dl stabilisce che i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (che ha riguardato alcune province dell’Emilia-Romagna), si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. La norma precisa anche che, qualora i contribuenti abbiano versato somme in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento, detti importi non vengono restituiti.

Articolo 4 Assegnazione agevolata ai soci
Il decreto estende dal 30 settembre al 30 novembre il termine, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti ai soci, per trasformarsi in società semplici ed usufruire della disciplina disposta dal legislatore per le predette cessioni, stabilita per Snc, Sas, Spa e Sapa.
Per quanto ci consta in questa sede, il decreto cancella l’obbligo per tali società di versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023: la disciplina che risulta dall’intervento governativo prevede ora che tale imposta vada interamente versata entro il 30 novembre 2023.

Articolo 6 Proroga termini finanziari
Al fine di garantire il miglior coordinamento di esigenze informative necessarie per l’operatività del concordato preventivo biennale, viene differito al 30 novembre 2024 l’invio delle informazioni relative alle attività richieste ai contribuenti in regime forfetario.

Articolo 7 Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Il decreto anticipa il termine, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, per la fruizione del contributo straordinario per le imprese produttrici per l’anno 2023, sia se il credito di imposta sia fruito direttamente, sia che sia oggetto di cessione.
Detto contributo, si ricorda, è stato fissato, per le imprese energivore, al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023; per le imprese diverse dalle energivore, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, al 35%; per le imprese gasivore e non gasivore al 45%.
Simmetrica anticipazione temporale, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, viene disposta anche per il credito di imposta di cui all’art. 4 Dl 34/2023, fissato per le imprese energivore, al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023; per le imprese diverse dalle energivore, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, al 10%; per le imprese gasivore e non gasivore al 20%.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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