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Scissioni con scorporo, patrimonio riallocato in neutralità e continuità

Con la scissione si agisce direttamente sul patrimonio aziendale, creando più veicoli societari a cui assegnare le attività patrimoniali.

Se l’obiettivo principale del conferimento è l’aggregazione delle partecipazioni, con la scissione si agisce direttamente sul patrimonio aziendale, creando più veicoli societari a cui assegnare le attività patrimoniali. Si tratta di un’operazione fiscalmente neutrale, che prevede la continuità dei valori delle attività trasferite dalla scissa alle società beneficiarie (articolo 173 del Tuir).

Nel corso del tempo, l’iniziale atteggiamento diffidente dell’amministrazione finanziaria, in linea con la progressiva emersione della finalità riorganizzativa e della flessibilità dell’istituto, è andato stemperandosi, come dimostrano le innumerevoli pronunce degli ultimi anni che hanno ritenuto le scissioni (anche non proporzionali e aventi a oggetto singoli beni) pienamente legittime. Focalizzandoci sul 2023, da inizio anno le risposte pubblicate dalle Entrate in tema di scissione sono state 12 su un totale di 37 pronunce incentrate sulle operazioni straordinarie. Le risposte hanno riguardato:

aspetti tecnici e profili applicativi della disciplina (interpello 353/23 sulle limitazioni al riporto di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e Ace; interpello 368/23 sulla ripartizione dei crediti da eccedenze di versamento Irap);

profili antiabuso: sulle base di queste ultime risposte, salvo situazioni effettivamente patologiche, si possono ormai considerare “sdoganate” le scissioni di cassa (interpello 263/2023) e le scissioni a favore della beneficiaria-socio unico della scissa (interpelli 317 354 del 2023).

Inoltre, negli scorsi mesi – ed è questa la novità più rilevante in tema di operazioni straordinarie – nel nostro ordinamento ha fatto ingresso la “scissione con scorporo” (articolo 2506.1 del Codice civile, introdotto dall’articolo 51, comma 3, del Dlgs 19/2023). Questa operazione consente alla società scissa di assegnare parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie di nuova costituzione; le partecipazioni emesse dalle beneficiarie sono attribuite alla stessa scissa anziché ai soci di quest’ultima (come avviene nella scissione “tradizionale”).

Pur in assenza di disposizioni specifiche, dottrina e operatori professionali ritengono che il regime fiscale debba necessariamente essere quello della neutralità e della continuità previsto dall’articolo 173 del Tuir per la generalità delle scissioni. L’articolata disciplina (attribuzione delle posizione soggettive, stratificazione delle riserve patrimoniali, eccetera) dovrà comunque essere adattata al nuovo istituto, che presenta caratteri molto simili al conferimento.

Confidando in opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia, possiamo già considerare la scissione mediante scorporo come un valido strumento per riorganizzare il patrimonio aziendale, alternativo al conferimento che non sempre beneficia della neutralità. Peraltro, nell’ambito di riorganizzazioni “genuine”, l’operazione di scissione mediante scorporo dovrebbe porsi su piano di pari dignità e ricondursi a un legittimo risparmio d’imposta ex articolo 10-bis, comma 4, legge 212/2000. Profili di abuso potrebbero emergere, infatti, solo in caso di situazioni patologiche e di strutture preordinate a monte, essenzialmente rivolte al risparmio d’imposta e non supportate da ragioni imprenditoriali meritevoli di tutela. Inutile sottolineare come la piena legittimità di questo nuovo strumento risulti in linea con la ratio della disciplina istitutiva (articolo 51, comma 3, Dlgs 19/2023) e con la recente evoluzione interpretativa delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24Ore

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