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Cessione del credito, detrazioni da riversare per annullare le opzioni

Se la «Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti» viene rifiutata, il cedente può riversare l’importo della detrazione ceduta.

Se il cessionario, dopo che il cedente ha riscontrato nella comunicazione inviata alle Entrate errori sostanziali negli importi ceduti, si rifiuta di sottoscrivere la «Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti», il cedente può riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta, con sanzioni (ravvedibili) e interessi, al fine di «precostituire» il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario. Il chiarimento è contenuto nella risposta del 28 settembre 2023, n. 440/2023, con la quale è stato detto che le sanzioni e gli interessi possono non essere pagati solo se vi è la certezza che il cessionario, al momento di questa regolarizzazione, non abbia già iniziato la compensazione del credito acquisito.

L’agenzia delle Entrate ha ricordato che il recupero della detrazione indebitamente fruita (anche tramite cessione del credito o di sconto in fattura), maggiorata di interessi e sanzioni, viene effettuato «sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale», mentre il cessionario risponde di tale violazione «solo nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave».

Se il cessionario non ha ancora iniziato la compensazione, il cedente, che ha erroneamente immesso in circolazione il credito, deve farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto. In particolare, deve inviare la pec alle Entrate con la «Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti», sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario. Inoltre, deve eventualmente inviare una nuova comunicazione corretta alle Entrate. Le parti, poi, possono regolarizzare tra loro, nell’ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l’effetto emergono.

Se il cessionario, come nel caso esaminato dall’interpello che coinvolgeva un credito acquisito da una banca, si rifiuta di sottoscrivere la «Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti», l’amministrazione finanziaria è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il cedente e il cessionario e non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni, in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario. Pertanto, senza il concorso nella violazione, spetta esclusivamente al cedente «riversare, mediante modello F24 (codice tributo 6921), il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione» del 30%, ravvedibili.

In questo caso, «è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non» sia ancora stato compensato «alla data del riversamento». Il cedente, quindi, deve recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario «alla data del riversamento» (si ritiene, ad esempio, tramite un’autodichiarazione del cessionario e evidenza di questa informazione nel cassetto fiscale del cessionario).

Fonte: Il Sole 24Ore

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