25 settembre 2023
Presentazione degli elenchi Intrastat
Scade oggi il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2023.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall’1 gennaio 2022.
In estrema sintesi, si ricorda che:
– sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
– è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall’1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino. È fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):
– delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
– delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.
In sede di conversione del Dl 73/2022, l’articolo 3, comma 2, lettera b) ha stabilito che i modelli Intrastat ovvero gli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali delle operazioni intra Ue in base all’articolo 50-bis, Dl 331/1993 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Modalità di presentazione: in via telematica all’agenzia delle Dogane, direttamente (Fisconline) o tramite intermediari abilitati (sistema Edi o Entratel).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 6, Dl 16/1993, conv. con Legge 75/1993; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; Cm 17 febbraio 2010, n. 5/E; Dm 22 febbraio 2010; Cm 18 marzo 2010, n. 14/E; articolo 4, comma 4, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Nota agenzia Dogane 10 gennaio 2017, n. 244/RU; articolo 13, comma 4-ter – 4-quinquies, Dl 244/2016, conv. con modif. con Legge 19/2017; determinazione agenzia Dogane 8 febbraio 2018, n. 13799/RU; Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU
Enpaia datori di lavoro agricolo, contributi mensili
Per i datori di lavoro agricolo, scade oggi il termine per il versamento dei contributi previdenziali degli impiegati agricoli dovuti all’Enpaia per il periodo di paga scaduto nel mese di agosto 2023. Entro oggi deve anche essere presentata la denuncia delle retribuzioni mensili e della relativa contribuzione. La denuncia modello Dipa va presentata in via telematica.
Modalità: versamento tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036000X17. Dall’1 marzo 2022, i versamenti dei contributi e il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e dei canoni di locazione degli immobili, si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici; con bancomat, carta e in contanti) di banche e altri prestatori di servizio a pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 29 novembre 1962, n. 1655; Circolare Enpaia 22 dicembre 2008, n. 2; Circolare Enpaia 21 ottobre 2010, n. 2; Circolare Enpaia 22 marzo 2014, n. 47762
2 ottobre 2023
Accise gas metano, versamento mensile
Scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2022.
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Modello F24 telematico, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 26, comma 8, Dlgs 504/1995, modif. dall’articolo 4, comma 1, lettera b), Dl 669/1996, conv. con Legge 30/1997 e dall’articolo 12, Legge 488/1999; Dm 25 marzo 2002; Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Bonus agenzie di viaggio
È stato prorogato dal 22 settembre ad oggi il termine di presentazione al Ministero del turismo della domanda per la richiesta dello specifico bonus spettante alle agenzie di viaggio e i tour operator (con codice attività 79.11.00 e 79.12.00) che hanno subìto una diminuzione media del fatturato o corrispettivi 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del 2019.
Modalità: la domanda per il riconoscimento del bonus va presentata al Mit utilizzando l’apposita piattaforma.
Articolo 1, comma 366, Legge 234/2021;articolo 4, Dl 27 gennaio 2022, n. 4; articolo 1, comma 366, Legge 30 dicembre 2021, n. 234;Dm Mit 28 giugno 2023;Avviso Mit 14 settembre 2023Faq Mit 18 settembre 2023
Operazioni in oro, dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif)
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente (agosto 2023).
Modalità di presentazione: la dichiarazione va trasmessa in via telematica, tramite le funzionalità disponibili sul portale Infostat-Uif, con due modalità di invio alternative (data entry o upload).
FREQUENZA: MENSILE
Legge 17 gennaio 2000, n. 7; provvedimento Uic 14 luglio 2000; Circolare Uic 28 marzo 2001; Comunicazione Uif 1 agosto 2014; Comunicazione Uif del 27 marzo 2020
Fatture elettronice, versamento dell’imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2023.Ex articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, l’imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a 77,47 euro è pari a 2 euro.Come disposto dall’articolo 17, Dl 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo). Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre). Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.
Modalità di versamento: addebito diretto sul c/c bancario o postale tramite il servizio disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero con il modello F24 precompilato.Codici tributo: 2521 bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2522 bollo su fatture elettroniche secondo trimestre; 2523 bollo su fatture elettroniche terzo trimestre; 2524 bollo su fatture elettroniche quarto trimestre; 2525 sanzioni; 2526 interessi.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, conv. con modif. con Legge 71/2013; articolo 6, Dm 17 giugno 2014; Dm 28 dicembre 2018; Rm 9 aprile 2019, n. 42/E; articolo 17, Dl 124/2019; Dm Mef 4 dicembre 2020
Imposta comunale sulla pubblicità – versamento
I contribuenti tenuti al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (nei Comuni ove essa non sia stata sostituita dal canone per l’installazione di mezzi pubblicitari) in misura superiore a € 1.549,37 e che hanno optato per il pagamento in rate trimestralianticipate, versano entro oggi la quarta trimestrale anticipata per il 2023.N.B.: si ricorda che i Comuni possono, con apposito regolamento, optare per l’istituzione di un canone in base a tariffa per l’installazione di mezzi pubblicitari in alternativa all’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi degli articoli 52 e 62, Dlgs 446/1997.
Modalità di versamento: il versamento va effettuato:
› su conto corrente postale intestato al Comune;
› al Concessionario incaricato dal Comune.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articoli 8, commi 3, e 9, comma 4, Dlgs 507/1993; articoli 52 e 62, Dlgs 446/1997; Risoluzione Dipartimento delle Finanze 12 gennaio 2015, n. 1; Nota Anacap 20 gennaio 2015, n. 8
Cripto-attività, versamento dell’imposta sostitutiva
È stato prorogato dal 30 giugno ad oggi il termine per il versamento in un’unica soluzione (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore delle cripto-attività possedute all’1 gennaio 2023 di cui all’articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022. Si tratta di plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività non inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Con la Rm 26 giugno 2023, n. 36/E sono istituiti i nuovi codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sulle cripto-attività.
Modalità: il versamento va effettuato tramite il modello F24. Codici tributo: 1715 – «Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo»; 1716 – «Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito»; 1717 – «Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 1727 – «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
Articolo 67, Tuir; articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022; Comunicato stampa Mef 13 giugno 2023, n. 96; Rm 26 giugno 2023, n. 36/E; Dl 10 maggio 2023, n. 51, conv. con modif. con Legge 3 luglio 2023, n. 87
Imposta sostitutiva sui finanziamenti, dichiarazione per il primo semestre 2023
Per gli enti con esercizio solare che effettuano le operazioni di cui agli articoli 15 e 16, Dpr 601/1973, scade oggi il termine per effettuare la presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni di finanziamento effettuate nel primo semestre dell’esercizio 2023 soggette all’imposta sostitutiva.
N.B.: la scadenza è mobile, stabilita in 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Modalità: la dichiarazione, in due esemplari, va presentata all’Ufficio locale dell’agenziadelle Entrate nella cui circoscrizione è la sede legale dell’ente. Il versamento dell’imposta va effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
FREQUENZA: SEMESTRALE
Articoli 1517 e 20 Dpr 601/1973; articolo 8, co. 4, Dl 90/1990, conv. con Legge 165/1990; Dl 151/1991, conv. con Legge 202/1991
Ires, versamento acconti d’imposta
Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali settembre 2023 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale, scade oggi il termine per versare la seconda o unica rata di acconto Ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. L’acconto Ires (e quello Irap) è pari al 100%.
Modalità di versamento: con il modello F24 on-line. Codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.
FREQUENZA: ANNUALE
Legge 97/1977; articoli 30 e 37, Dlgs 446/1997; articolo 15-bis, Dl 81/2007, conv. con modif. con Legge 127/2007; articolo 11, Dl 76/2013; articolo 15, comma 4, Dl 102/2013, conv. con modif. dalla Legge 124/2013; Dm 30 novembre 2013
Cinque per mille dell’Irpef
Per gli enti del volontariato (Onlus, associazioni di promozione sociale, enti gestori di aree protette, ecc.) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 23 aprile 2010 e per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 aprile 2010, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del cinque per mille dell’Irpef e che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo, scade oggi il termine per regolarizzare la posizione. L’Agenzia ha aggiornato l’elenco dei soggetti che possono godere del beneficio del 5 mille anche se iscritti tardivamente. Sul sito (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iscritti-tardivi-onlus-20231) è disponibile l’elenco aggiornato dei dati delle Onlus che hanno chiesto di accedere alla ripartizione del 5 per mille 2023 dopo i termini stabiliti per l’iscrizione telematica (dopo l’11 aprile 2023).I ritardatari, non presenti nell’elenco permanente degli iscritti, devono inviare entro la domanda telematica di accreditamento e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 Elide (codice tributo 8115).
N.B. Per gli enti regolarmente iscritti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, è venuto meno l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Modalità: presentazione dell’apposito modello prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in via telematica, direttamente (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 10, Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460; Dpcm 23 aprile 2010; Dpcm 20 aprile 2012; articolo 1, comma 154, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; Cm 26 marzo 2015, n. 13/E; Comunicato stampa agenzia Entrate 31 marzo 2016; Cm 31 marzo 2017, n. 5/E; Dpcm 7 luglio 2017; articolo 17-ter, Dl 148/2017; Comunicato stampa agenzia Entrate 28 marzo 2018; Comunicato stampa agenzia Entrate 1 aprile 2020; Dpcm 23 luglio 2020
Autotrasportatori iscritti all’albo, annotazione fatture emesse
Per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla Legge 298/1974, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente.
N.B.: la Legge 190/2014 è intervenuta sulla disciplina prevista per l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; in particolare, tra le novità più rilevanti segnaliamo: l’abolizione dell’obbligo della scheda di trasporto e l’introduzione di un regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni.
Modalità: può essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre, effettuate nei confronti del medesimo committente.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972, sost. dall’articolo 5, Legge 146/1998, modif. dall’articolo 1-bis, Dl 181/1998, conv. con Legge 271/1998; Cm 30 ottobre 1998, n. 252/E; Cm 22 novembre 2004, n. 49/E; articolo 6-ter, Dlgs 286/2005; articolo 1, comma 247, Legge 190/2014
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di aprile, maggio, giungo 2023 (soggetti mensili) e al secondo trimestre 2023 (soggetti trimestrali). Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).In data 14 marzo 2023 l’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.
Modalità di presentazione: il modello denominato «Comunicazione Liquidazioniperiodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 21bis, Dl 78/2010, conv. con modif. con Legge 122/2010; articolo 4, comma 2, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Cm 7 febbraio 2017, n. 1/E; Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017; Comunicato stampa Mef 29 maggio 2017, n. 89; Dpcm 22 maggio 2017; Provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018
Dichiarazione Iva Ioss mensile e liquidazione
Per i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace), scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva Ioss mensile contenente l’indicazione, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (Ioss). Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
Modalità: la trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 40-41, Dl 331/1993; articolo 2 della direttiva UE 2017/2455; direttiva 2010/24/UE del Consiglio; regolamento UE n. 904/2010; articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 83/2021
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Modalità: la dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all’agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972; articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972; articolo 49, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993; Dm 9 dicembre 1997; Dm 17 dicembre 1998; Cm 6 settembre 2000, n. 136/E; Dlgs 18/2010; provvedimento agenzia Entrate 16 aprile 2010; provvedimento agenzia Entrate 25 agosto 2015, n. 110450
Operazioni di sedi secondarie, adempimenti
Scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e l’annotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel mese di agosto 2023 mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente.
Nota: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 73, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972; Dm 18 novembre 1976, modificato dal Dm 6 giugno 1979
Iva scambi intracomunitari, annotazione fatture
Scade oggi il termine per effettuare l’annotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di agosto 2023. L’annotazione può essere effettuata anche successivamente, purché entro il 15 del mese successivo di ricevimento delle fatture stesse ma con riferimento al mese di ricezione del documento.
Modalità: l’annotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute).
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 38, comma 2 e 3, lettera b), 46, comma 1, e 47, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993
Presentazione della dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva
Per i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione che nel rispetto dei vincoli finanziari, economico ed organizzativi imposti dalla norma desiderano esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva con effetto a partire dal 2024.
N.B. Se il modello viene presentato tra il 1° gennaio e il 30 settembre l’opzione ha decorrenza dal periodo d’imposta successivo. Se il modello viene, invece, presentato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre l’opzione ha effetto dal secondo periodo d’imposta successivo.
Modalità: la dichiarazione va presentata in via telematica. Il modello dev’essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal legale rappresentante del Gruppo Iva.Articolo 70-ter, Dpr 633 /1972;articolo 37-bis, Dlgs 385/1993 (Tub)
Iva scambi intracomunitari: autofatture e fatture integrative
Scade oggi il termine per la verifica del mancato ricevimento di fattura per operazioni di acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto. L’autofattura per regolarizzare l’operazione va emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma l’annotazione deve essere riferita al mese precedente. Entro il medesimo giorno 15 del mese successivo alla registrazione – avvenuta in giugno – va emessa una autofattura per regolarizzare una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, annotando – comunque – la stessa nel mese di agosto.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 46, comma 5, e Articolo 47, comma 1, Dl 331/1993, conv. con Legge 427/1993
Modello 730, invio delle spese sanitarie
Scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico, tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della predisposizione del modello 730/Redditi persone fisiche precompilato, da parte dei medici e odontoiatri, farmacie/parafarmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale,strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, veterinari. Per le spese sostenute nel 2023, la trasmissione dei dati doveva diventare mensile, con invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, ma a seguito dell’intervento del Dm 27 dicembre 2022, le scadenze sono state fissate:
– entro il 30 settembre 2023 (scadenza prorogabile al 2 ottobre 2023), per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;
– entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023.
Per le spese sostenute dal 2024, l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria diventa mensile, con invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Modalità di presentazione: invio dei dati esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito http://sistemats1.sanita.finanze.it /wps/portal/portalets/home.
FREQUENZA: SEMESTRALE
Articolo 3, Dlgs 175/2014; Dm 31 luglio 2015; provvedimento agenzia Entrate 29 luglio 2016; Decreto MEF 2 agosto 2016; Dm 1 settembre 2016; provvedimento agenzia Entrate 15 settembre 2016; Dm 16 settembre 2016; Dm 14 dicembre 2016; provvedimento agenzia Entrate 25 gennaio 2017, n. 17731; Dm 1 febbraio 2018; provvedimento agenzia Entrate 22 gennaio 2021; Dm Mef 16 luglio 2021; Dm 23 luglio 2021; Dm 27 dicembre 2022
Presentazione del modello 730/2023
Il sostituto d’imposta, il Caf o professionista abilitato trasmettono entro oggi, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, i modelli 730/2023 predisposti sulla base della documentazione presentata da parte del contribuente dall’1 al 30 settembre 2023 e consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.
Modalità di presentazione: invio dei Modelli 730/2023 in via telematica.
FREQUENZA: ANNUALE
Provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2020, prot. n. 8945/2020; articolo 1, Dl 2 marzo 2020, n. 9; articolo 25, Dl 8 aprile 2020, n. 23; Cm 8 aprile 2020, n. 9/E; provvedimento agenzia Entrate 30 aprile 2020; provvedimento agenzia Entrate 14 gennaio 2022; provvedimento agenzia Entrate 15 febbraio 2022; provvedimento agenzia Entrate 6 febbraio 2023; provvedimento agenzia Entrate 24 febbraio 2023; provvedimento agenzia Entrate 16 maggio 2023
Intermediari finanziari, comunicazione dei dati
Per gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di agosto 2023.
Modalità: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973; provvedimento agenzia Entrate 19 gennaio 2007; Cm 4 aprile 2007, n. 18/E; provvedimento agenzia Entrate 29 febbraio 2008
Inps, denuncia Uniemens individuale
Per i datori di lavoro, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre 5.000 euro (mese di agosto 2023).
Modalità di presentazione: invio telematico del modello Uniemens.
FREQUENZA: MENSILE
Messaggio Inps 25 maggio 2009, n. 11903; Messaggio Inps 25 novembre 2009, n. 27172; Messaggio Inps 5 febbraio 2010, n. 3872; Messaggio Inps 3 marzo 2010, n. 6323; Messaggio Inps 22 gennaio 2019, n. 279; Circolare Inps 12 marzo 2020, n. 37
Inps enti pubblici, denuncia «Dam»
Per gli enti pubblici, scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2023 con la Dichiarazione analitica mensile (DAM).
Modalità: invio telematico della denuncia «DAM2» integrata nel flusso Uniemens (ramoListePosPA).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 44, comma 9, Legge 326/2003; circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105
Registrazione dei contratti di locazione
Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:
• cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall’1 settembre 2023;
• annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall’1 settembre 2023.
È stato approvato il modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili. Il provvedimento agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L’Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Modalità di versamento: con il modello F24 Elide, per i titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Articolo 5, comma 1, Tariffa, Allegato A, Parte I, e articolo 17, comma 1, Dpr 131/1986; articolo 21, comma 18-20, Legge 449/1997; Cm 16 gennaio 1998, n. 12/E; articolo 21, Dm 31 luglio 1998; articolo 68, Legge 342/2000; Cm 7 gennaio 2002, n. 3/E; Rm 20 febbraio 2002, n. 52/E; provvedimento agenzia Entrate 14 settembre 2006; articolo 19, comma 15, Dl 78/2010, conv. con Legge 122/2010; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2010; articolo 3, Dlgs 23/2011; provvedimento agenzia Entrate 7 aprile 2011; provvedimento agenzia Entrate 31 luglio 2013; provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014; Rm 24 gennaio 2014, n. 14/E; provvedimento agenzia Entrate 17 febbraio 2016; provvedimento agenzia Entrate 15 giugno 2017; provvedimento agenzia Entrate 19 marzo 2019; provvedimento agenzia Entrate 16 dicembre 2022
Imposta sulle assicurazioni, versamento mensile
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (agosto 2023), nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (luglio 2023).
Modalità di versamento: versamento in via telematica con il modello F24 – accise.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 9, Legge 1216/1961, modif. dall’articolo 5, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Dm 17 dicembre 1998; Dm 15 luglio 2010; Rm 22 ottobre 2010, n. 109/E; articolo 17, comma 3, Dlgs 68/2011; provvedimento agenzia Entrate 29 dicembre 2011; provvedimento agenzia Entrate 30 aprile 2013
Inps (ex Enpals), denuncia contributiva mensile unificata
Scade oggi il termine per effettuare la presentazione in via telematica della denuncia contributiva mensile unificata relativa ai contributi dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di agosto 2023.
Modalità: presentazione della denuncia on-line.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 366/1973; Legge 91/1981; Dpr 357/2003; articolo 1, comma 188, Legge 296/2006; Dl 201/2011, conv. con modif. con Legge 214/2011; Circolare Inps 18 marzo 2013, n. 41; Circolare Inps 3 dicembre 2014, n. 154
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: il Sole 24Ore