La mancata comunicazione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici relativo al terzo trimestre 2022, necessaria per il suo successivo utilizzo in compensazione, non costituisce una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare i costi sostenuti è arrivata dopo la data di decadenza per l’invio (16 marzo 2023). Di conseguenza, è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione formale di 250 euro. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 429 del 18 settembre 2023 nei confronti di una impresa cosiddetta ”energivora” in merito alla possibilità e modalità di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici del quale ha avuto contezza successivamente al termine per effettuare la relativa comunicazione.
Nella risposta si fa preliminarmente presente che per utilizzare in compensazione i suddetti crediti maturati nel 2022, le imprese beneficiarie erano tenute a inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. 176/2022 (come precisato dal Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023), dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.
Come chiarito con la risoluzione n. 27/2023, l’invio della comunicazione si configura come un adempimento di natura ”formale” e pertanto –qualora non effettuato nel previsto termine – sanabile, in presenza dei requisiti normativamente richiesti, tramite l’istituto della remissione in bonis (ex articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012), pagando una sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dl n. 471/1997.
Nel caso oggetto di interpello, la società istante ha ricevuto una fattura di conguaglio dal proprio fornitore relativa a consumi energetici del terzo trimestre 2022 in data successiva al termine di decadenza per l’effettuazione della predetta comunicazione (16 marzo 2023) e, per tale ragione, non ha provveduto all’invio della stessa.
Con la circolare 13/2022, è stato precisato che il credito opportunamente documentato è riconosciuto in applicazione del principio di competenza e, dunque, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario.
Ciò posto, per fruire del credito, l’istante può comunque presentare la comunicazione, se sia in grado di provare il requisito sostanziale e, dunque, il sostenimento dei costi per il consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento.
Invero, tenuto conto della particolarità del caso in questione, l’Agenzia precisa che la mancata comunicazione non si configura come una violazione, neanche di tipo formale, poiché l’istante non era nelle condizioni di presentarla, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti.
In definitiva, la società istante può presentare la comunicazione senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza, quindi, versare la sanzione di 250 euro. Resta invece confermato che il credito, relativo al terzo trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 (articolo 1, comma 3, Decreto Aiuti-quater), pertanto la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre tale data. Al riguardo, da ultimo l’Agenzia ricorda che il codice tributo istituito per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ”6969”.
Fonte: Agenzia delle Entrate