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Agenzie viaggi e tour operator, domande per il fondo perduto entro il 2 ottobre

Per il contributo a fondo perduto, le agenzie di viaggio e i tour operator dovranno inviare la domanda con il codice Ateco principale.

Per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le agenzia di viaggio e i tour operator è indispensabile l’invio della domanda con il codice Ateco principale 79.1, 79.11 o 79.12 , in caso contrario, la domanda è respinta; ci sarà tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 2 ottobre (l’iniziale scadenza del 22 settembre è stata prorogata con l’avviso ministeriale firmato il 14 settembre) , per presentare la domanda da compilare, online, sul sito del ministero del Turismo (Mit) .
Non è previsto un clickday e l’ordine cronologico di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio.

La normativa di riferimento

L’articolo 4, del decreto legge 4/2022, cosiddetto decreto Sostegni ter, ha previsto per le agenzia di viaggio e i tour operator un contributo a fondo perduto; il decreto del ministero del Turismo – Mit – di concerto con in Mef, del 28 giugno 2023 ha fornito le disposizioni attuative. Successivamente , sul sito del Mit il 31 luglio scorso, è stato pubblicato l’avviso che stabilisce le modalità applicative, per la presentazione delle domande.

Va ricordato che tra i requisiti per accedere al contributo è richiesto , tra l’altro, che il beneficiario :

• eserciti attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12;

• abbia subito una diminuzione del fatturato o corrispettivi 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi 2019.

Le faq del ministero del Turismo

Vediamo di analizzare, sinteticamente, alcune faq pubblicato sul sito del Mit, aggiornate al 14 settembre 2023.

Codice Ateco
L’operatore economico al momento della presentazione della domanda deve essere iscritto al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice Ateco 79.1, 79.11 o 79.12. L’indicazione dell’attività primaria o prevalente identificata dal codice Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 deve evincersi dal Registro delle imprese.In caso contrario, la domanda non può essere accolta. Possono presentare domanda di contributo gli operatori economici iscritti al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice Ateco 79.1, 79.11 o 79.12, a prescindere se quest’ultima sia associata alla sede primaria o secondaria.

Inizio attività precedentemente al 2020
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020 (ad esempio nel 2019), ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo l’operatore deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30%, rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019.

Il calcolo
Gli importi su cui verificare la riduzione del 30% sono il fatturato e i corrispettivi totali maturati dalle imprese nelle annualità 2019 e 2021, a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono.

Le associazioni
È considerato operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Pertanto, possono presentare domanda di contributo anche le associazioni, purché siano iscritte al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice Ateco 79.1, 79.11 o 79.12

Procura
La piattaforma consente la compilazione dell’istanza da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure da parte di un delegato, , che potrà essere anche il commercialista.

Il modulo “Dati economici”

La sottoscrizione dell’Allegato 2 consiste in un’asseverazione dei dati economico –contabili. L’allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc. – faq G3 aggiornata il 14 settembre).

Fonte: Il Sole 24Ore

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