La rottamazione quater è alle battute finali. Entro la fine di questo mese, infatti, arriveranno a destinazione, via pec, le comunicazioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione contenenti la liquidazione delle somme dovute, molte delle quali, peraltro, già ricevute dagli interessati. In proposito, si ricorda che se si è scelto di presentare domande distinte, per i diversi carichi a ruolo, si riceveranno altrettante comunicazioni di liquidazione da parte di Ader.
In tale eventualità, la decadenza di uno dei piani di pagamento non ha alcun effetto sulla validità degli altri. Si ricorda che gli importi dovuti sono rappresentati dalla sola sorte capitale, con la maggiorazione delle spese di notifica della cartella nonché delle spese per eventuali procedure esecutive.
Nell’ipotesi in cui l’importo a ruolo sia rappresentato da sole sanzioni tributarie o contributive, il vantaggio è massimo, poiché si assiste al sostanziale annullamento dell’importo da versare. Se invece si è in presenza di sanzioni amministrative, diverse cioè da quelle tributarie e contributive, si annullano le maggiorazioni rispetto alla sanzione edittale. È il caso, ad esempio, delle sanzioni per violazioni al codice della strada. Si tratta tuttavia di un azzeramento sottoposto alla precisa condizione del buon esito della procedura di definizione agevolata. Sotto il profilo temporale, si segnala che sono ricompresi gli affidamenti eseguiti fino al 30 giugno 2022, senza che rilevi né la data di notifica della cartella di pagamento né quella di esecutività del ruolo.
Si apre ora la fase più delicata e cioè quella dei pagamenti. In particolare, le prime due rate, in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre, sono quelle più critiche, in quanto ciascuna di esse è pari al 10% del totale. Ne deriva che si è in presenza non solo di scadenze ravvicinate, ma per di più di importo elevato. La disciplina prevede che gli effetti della definizione agevolata si perdono del tutto qualora non si paghi anche solo una delle rate, fatto salvo il ritardo di cinque giorni, per ciascuna delle scadenze.
Le altre scadenze cadono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascuno dei quattro anni dal 2024 al 2027. Se si decade dalla rottamazione, viene ripristinato per intero il carico iniziale, comprensivo dunque di sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Il debitore tuttavia conserva il diritto alla presentazione di una domanda di dilazione, secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. In proposito, si evidenzia che non costituisce una causa ostativa il fatto che l’interessato avesse già una rateazione pendente alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, poiché tale rateazione, alla data di scadenza della prima rata (31 ottobre), è revocata ope legis. Se invece la precedente dilazione era già decaduta prima della presentazione della domanda di sanatoria, allora ciò potrebbe essere di ostacolo alla richiesta di una nuova rateazione. Questo perché la disciplina a regime stabilisce il divieto di richiedere nuove rateazioni per debiti non onorati in occasione di piani di rientro pregressi.
Si ricorda infine che, sempre in caso di decadenza, il debitore torna a essere moroso, con le conseguenze di legge, quale, ad esempio, la segnalazione all’agente della riscossione da parte di enti pubblici, in caso di pagamento di crediti superiori a 5mila euro (articolo 48-bis del Dpr 602/1973).
Fonte: Il Sole 24Ore