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Operazioni triangolari, la detassazione si applica anche alla prima vendita

Braccio di ferro fra amministrazione finanziaria e giurisprudenza sul tema del trasporto nell’ambito delle operazioni triangolari.

Prosegue il braccio di ferro fra amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità sul tema del trasporto a destinazione nell’ambito delle operazioni triangolari (sia nazionali che intracomunitarie in senso proprio), in cui intervengono tre operatori con un unico trasporto dei beni.

Anche l’ordinanza n. 14853/2023 si pone nel solco del consolidato orientamento in materia, inaugurato con la sentenza n. 4098/2000 e ribadito anche recentemente dall’ordinanza n. 23828/2022. La pronuncia riprende il principio secondo cui, nonostante la norma (nel caso delle triangolari nazionali, l’articolo 58, Dl 331/1993) preveda che il trasporto/spedizione all’estero debbano avvenire a cura del primo cedente, nulla vieta che questo possa essere eseguito dal promotore. Ciò, naturalmente, a condizione che la consegna a tale soggetto sia vincolata a quella successiva in favore del terzo (cliente finale) nello Stato di destinazione, ai fini dell’immissione in consumo in tale territorio.

L’intervento del promotore (primo cessionario/secondo cedente) che agisce da soggetto «realmente interposto» in forza delle pattuizioni negoziali e in funzione del vincolo di destinazione impresso ai beni ceduti, non implica infatti che l’operatore possa esercitare sulle merci acquisite il potere di disposizione spettante al proprietario, come prevede l’articolo 14 della direttiva 2006/112 e come sottolinea la giurisprudenza comunitaria richiamata dall’ordinanza n. 14853. A incrinare quest’impostazione non possono essere eventuali difformità di carattere meramente formale relative alla documentazione di trasporto (Cmr): ciò che rileva è il fatto che la merce sia effettivamente uscita dal territorio nazionale verso il paese del cliente finale. La prima vendita, in queste circostanze, non rileva come cessione imponibile quanto piuttosto come “fase preliminare” dell’operazione che, fin dall’origine, prevede la destinazione estera dei beni. Anche a essa, pertanto (oltre che alla cessione dal promotore al terzo), spetta il regime di non imponibilità Iva.

Se il punto di vista della giurisprudenza di legittimità è fermo e privo d’incertezze, la posizione del Fisco è diversa e altrettanto consolidata. Secondo la recente risposta a interpello n. 283/2023, nelle triangolari all’esportazione la prima vendita con clausola ex works o Fca rappresenterebbe una cessione interna imponibile Iva.

Sebbene non si tratti della ridefinizione dei presupposti del tributo invocata dall’articolo 7 della legge delega n. 111/2023, un intervento legislativo in tale ambito, volto a “chiudere” la questione, sarebbe sicuramente in linea con l’esigenza di conformarsi alla disciplina comunitaria e all’interpretazione “sostanzialista” della giurisprudenza Ue in tutte le situazioni in cui è escluso il rischio di frode o evasione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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