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I dividendi percepiti in Svizzera da indicare nel quadro RM al lordo delle ritenute estere

I dividendi riscossi direttamente dal contribuente vanno dichiarati nel modello Redditi, e assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%.

La domanda

Un contribuente non imprenditore residente in Italia, ha percepito in Svizzera dei dividendi al netto dell’imposta Svizzera del 35%. Come dovrà dichiarare in Italia questi dividendi? Andranno tassati nel quadro RM con ritenuta del 26% sull’importo al lordo delle imposte svizzere o al netto? E le imposte svizzere possono essere scontate come credito di imposta?
L. L. – Cremona

Assumendo come valida l’ipotesi che la partecipazione abbia i requisiti per non essere considerata “paradisiaca” (in estrema sintesi: società partecipata sottoposta ad imposizione ordinaria in Svizzera sia a livello federale che cantonale e municipale), i dividendi riscossi direttamente dal contribuente, senza l’intervento di un intermediario residente, vanno dichiarati nel quadro RM ,sezione V, del modello Redditi persone fisiche e assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è costituita dall’ammontare del dividendo al lordo delle ritenute estere, così come richiesto dalle Istruzioni alla pertinente colonna 3 in cui esso va trascritto. Gli effetti di questa procedura si presentano, a tutta evidenza, più penalizzanti rispetto a quelli della riscossione effettuata mediante intermediario residente, che prevede invece l’ applicazione della ritenuta d’imposta in base al cosiddetto netto frontiera, cioè su un imponibile dal quale vanno scomputate le ritenute estere. La criticità neppure può essere ovviata e contenuta attraverso il meccanismo del credito d’imposta (articolo 165 del Tuir), in quanto precluso per i redditi soggetti, come in questo caso, a tassazione sostitutiva ed applicabile soltanto ai redditi esteri che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, va segnalato, in proposito , un recente intervento della Cassazione che, con sentenza n. 25698 dell’1 settembre 2022, ha sancito, a rimedio dell’inoperatività del citato articolo 165, la legittimazione dell’interessato a chiedere il riconoscimento di un credito sulle imposte estere, nella misura corrispondente all’applicazione dell’aliquota convenzionale (15%) prevista dall’articolo 10 della Convenzione Italia-Svizzera. La pronuncia non è stata (ancora) recepita dall’Amministrazione finanziaria, il che lascerebbe supporre strascichi in sede contenziosa. In ogni caso, va evidenziato che il contribuente sull’imposta complessivamente applicata dallo Stato elvetico nella misura del 35% ha il diritto di chiedere la restituzione del 20%, ossia della quota eccedente rispetto alla predetta imposta convenzionale del 15%. La procedura di rimborso va effettata utilizzando il modello 95 reperibile sul sito internet dell’amministrazione fiscale svizzera: www.estv.admin.ch.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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