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Aliquota agevolata Ires come per le associazioni di promozione sociale

Nella Riforma del Terzo settore per le Società di mutuo soccorso è previsto un regime fiscale in linea con le attività prestate dalle stesse.

Nel contesto della Riforma del Terzo settore per le Società di mutuo soccorso è previsto un regime fiscale ad hoc, in linea con le attività di interesse generale prestate dalle stesse.

Sul punto l’articolo 85 del Dlgs 117/2017 qualifica come non commerciali tutte le attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati e loro familiari conviventi, nonché degli associati di altre società di mutuo soccorso che svolgono la stessa attività, facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

In particolare, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici è giustificata dal fatto che gli stessi non sono versati a fronte di un’attività commerciale, poiché hanno natura di mero concorso alle spese sostenute dall’ente per la realizzazione degli scopi istituzionali. Un trattamento fiscale, questo descritto, che trova già una corrispondenza in ambito Iva, con l’articolo 4 del Dpr 633/1972, che esclude tali entrate dal campo di applicazione del tributo (almeno fino a giugno 2024 a seguito delle novità del decreto fisco-lavoro).La decommercializzazione ai fini Ires si deve al Dl 73/2022 che ha esteso alle Sms il regime fiscale di favore già previsto dal Cts per le associazioni di promozione sociale (Aps). Un’estensione che garantisce alle Sms la possibilità di continuare a fruire di un regime di favore analogamente a quanto già previsto all’articolo 148, comma 3, Tuir.

In assenza, infatti, di una modifica normativa in tal senso le Sms, a decorrere dall’autorizzazione Ue delle disposizioni fiscali previste dalla riforma, avrebbero perso l’opportunità di accedere al regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per le prestazioni istituzionali, senza però essere destinatarie, nel nuovo quadro normativo, di un regime fiscale analogo. Ciò avrebbe creato una disparità di trattamento tra Sms costituite come enti non commerciali associativi e altri enti a carattere assistenziale. Per effetto, invece, della modifica è esteso anche alle Sms il regime già previsto per le Aps. Se però per l’operatività di tale misura bisognerà attendere l’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali, le Sms possono già beneficiare delle ulteriori misure agevolative previste dal Codice (erogazioni liberali, imposte indirette). Peraltro le Sms possono accedere al riparto del cinque per mille a decorrere dal 2022 (Nota 19477 del 2021) non solo perché incluse nella definizione di ente del Terzo settore ma anche per il fatto che possono svolgere solo le attività indicate nella normativa ed «esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi», essendo precluse attività ulteriori e di impresa commerciale o lucrativa. Ovviamente queste considerazioni non riguardano le Sms costituite nella forma di società cooperativa, le quali sono assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 73 del Tuir.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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