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Iva, esigibilità immediata per le fatture a cavallo d’anno

La riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’Iva esigibile «nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura».

La delega al Governo per la riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’Iva esigibile «nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura», al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta. Verrà, quindi, modificato l’articolo 1 del dpr n. 100/1998», che prevede la non applicazione a cavallo d’anno della regola che consente di detrarre l’Iva nel mese dell’esigibilità immediata (cioè nel mese in cui l’operazione viene effettuata) anche se la relativa fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese successivo.

Questa regola, oggi, non si applica a cavallo d’anno, cioè alle fatture che arrivano nell’anno successivo rispetto a quello dell’esigibilità/effettuazione dell’operazione.

Duplice requisito

La detrazione dell’Iva è subordinata all’esistenza di questo «duplice requisito»: l’Iva deve essere «esigibile» (quindi, nei casi di esigibilità immediata, l’operazione deve essere effettuata, con le regole dell’articolo 6, dpr 633/1972) ed è necessario il possesso della fattura (circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E).

Dal 24 ottobre 2018, solo nei mesi diversi da dicembre, nelle liquidazioni Iva periodiche «infrannuali» (cioè, quelle non a cavallo d’anno), è possibile (anche se non obbligatorio) detrarre anche l’Iva «relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione». Questa detrazione è possibile anche per le fatture differite che riportano una «data fattura» compresa dal 1° al 15 del mese successivo (Faq Entrate n. 21 del 27 novembre 2018 e all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019).

Fatture a cavallo d’anno

Questa agevolazione, però, oggi non si applica ai «documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente» (articolo 1, dpr 100/1998). Quindi, non vale, ad esempio, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2022 (indifferentemente se immediate e datate 2022 ovvero se differite e datate 2023), che sono state ricevute dal cessionario/committente nel 2023 (entro 12 giorni dall’operazione per le immediate o entro il 15 gennaio 2023 per le differite). In questi casi, l’Iva può essere detratta «a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese» di ricezione (quindi, anche nelle liquidazioni successive a questa), pertanto, nel modello Iva 2024 relativo al 2023 (risposta delle Entrate n. 36 a Telefisco 2019 e all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019).

Riforma fiscale

Con l’attuazione della delega per la riforma fiscale, invece, si potrà detrarre nell’ultima liquidazione Iva dell’anno anche l’Iva delle fatture, con esigibilità di dicembre, ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo. Ridurrà, quindi, la corsa di fine anno a richiedere ai propri fornitori o prestatori l’emissione della fattura (cioè predisposizione e invio allo Sdi) entro il 31 dicembre, al fine di consentire la detrazione della relativa Iva nell’anno.

Omessa registrazione

Anche dopo l’attuazione della riforma, dovrà essere garantita, come accade oggi, la detrazione in dichiarazione annuale Iva dell’anno di esigibilità dell’Iva delle fatture che, pur rispettando il suddetto «duplice requisito» (esigibilità nell’anno precedente e possesso della fattura «entro il 15» gennaio dell’anno successivo, attualmente, entro il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità e del possesso del documento), non verranno registrate «entro il 15» gennaio dell’anno successivo (ad esempio, per una dimenticanza o perché in contestazione), ma verranno contabilizzate, dopo questa data ed entro il termine di invio del modello annuale Iva, in un «apposito sezionale» del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute» fino al 15 gennaio dell’anno successivo all’esigibilità (risposta n. 37 delle Entrate a Telefisco 2019 e circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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