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Corsa contro il tempo per l’assegnazione dei beni ai soci

Molte operazioni di assegnazione dei beni ai soci sono già fuori tempo massimo, ma non è ancora stata diffusa la circolare sui chiarimenti.

Molte operazioni programmate di assegnazione dei beni ai soci sono già fuori tempo massimo, nonostante ancora non sia stata diffusa la circolare sui (più che opportuni) chiarimenti. Si tratta delle situazioni in cui l’operazione, in particolare per le società di capitali, deve rispettare precisi termini di legge, vale a dire:

• quando viene ridotto il capitale sociale;

• quando viene utilizzata per l’operazione la riserva di rivalutazione (non importa se fiscalmente rilevante o meno e, in caso positivo, se affrancata o meno).

L’articolo 2445 del Codice civile, al comma 3, prevede che la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (o siano stati assunti gli opportuni rimedi indicati nel comma 4).

Se a questo termine si aggiunge quello della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto: articolo 1 legge 742/1969), il calcolo a ritroso dal 30 settembre (termine ultimo per l’assegnazione agevolata) si arresta ai primi di giugno: termine oramai ampiamente scaduto.

Nella stessa situazione si trovano (e l’ipotesi è molto frequente) le società che, in corrispondenza all’assegnazione dei beni, pensano di deliberare la distribuzione della riserva costituita per effetto delle varie leggi di rivalutazione monetaria che fanno riferimento alla legge 342/2000. Ove a suo tempo non affrancate, l’utilizzo di tali riserve “al servizio” dell’assegnazione sconta l’imposta sostitutiva del 13% (articolo 1, comma 116, legge n. 208/2015) e, secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 37/E/2016), l’utilizzo può avvenire “solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili”.

Ma quel che più conta, ai nostri fini, è che l’articolo 13, comma 2, della legge 342/2000 richiama, in caso di riduzione della riserva per motivi diversi dalla copertura delle perdite, i commi 2 e 3 dell’articolo 2445 del Codice civile e, quindi, anche l’attesa forzata dei 90 giorni prima di poter eseguire la delibera di riduzione (non viene richiamato il comma 4).

In proposito ci si potrebbe chiedere se la scadenza del 30 settembre prevista dalla legge di Bilancio 2023 possa dirsi rispettata anche solo in presenza della delibera di riduzione del patrimonio netto, anche se a tale data non risultano trascorsi i 90 giorni di legge.

La massima H.G.10 del Consiglio notarile del Triveneto distingue tra efficacia ed eseguibilità della delibera di riduzione del capitale. La materiale assegnazione dell’immobile pare possa avvenire solo dopo che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera (studio notariato n. 46-2023/T), sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Forse risultano applicabili, per analogia, le possibilità di attuazione anticipata studiate dal Consiglio nazionale del Notariato per la riduzione reale del capitale sociale (studio 41-2016/I), ma è chiaro che, in assenza di conferme ufficiali, la strada a livello interpretativo è in salita.

La mancanza di una circolare applicativa è particolarmente sentita proprio da chi ha rivalutato gli immobili con il Dl 104/2020 e sta attendendo con ansia la conferma di quanto affermato (in una situazione del tutto analoga) dalla circolare 37/E/2016, vale a dire che «per ragioni di coordinamento sistematico …. appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa» nel periodo 2023 «(e, quindi, nell’ultimo periodo di sospensione degli effetti fi scali della rivalutazione) non determina una ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione».

Ma quando il chiarimento arriverà, come anticipato, sarà tardivo e le operazioni non potranno più essere realizzate, salvo tentare di convertirle in altrettante cessioni agevolate (che non incidono sul patrimonio netto).

Non vediamo altra alternativa a una congrua proroga del termine per le assegnazioni, almeno per chi ha rivalutato nel bilancio 2020.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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