Quando i consumi effettivi di gas e/o energia si rivelano errati, l’impresa deve tener conto dei conguagli operati dai fornitori di utenze integrando l’importo del credito fruibile ovvero riversando il bonus in eccesso maggiorato di interessi.
È questo uno dei chiarimenti più interessanti della circolare 24/E/2023 (paragrafo 1.1) che approfondisce una tematica già affrontata dalla circolare 22/E/2022 in riferimento alle imprese gasivore.
Ma procediamo con ordine precisando in primo luogo che il chiarimento riguarda, come indicato in nota alla circolare 24, tanto le imprese gasivore che non gasivore, quanto le imprese energivore e le non energivore.
Il chiarimento si riferisce ai soli conguagli da errata rilevazione dei consumi e non a stime errate. Non rilevano infatti i consumi fatturati in acconto sulla base di stime: i consumi che generano tax credit sono quelli effettivamente sostenuti mentre i consumi stimati possono essere presi in considerazione soltanto quando vengono fatturati i conguagli (circolare 25/E/2022 par. 3.6).
L’errata rilevazione dei consumi può avvenire in difetto o in eccesso, pertanto:
-nel primo caso l’impresa ha utilizzato il bonus energia o gas in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio e può pertanto compensare il maggior credito d’imposta spettante, a condizione che non siano spirati i termini per l’utilizzo in compensazione;
-quando l’impresa ha fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia o gas in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio occorre riversare il maggior tax credit utilizzato.
Ai conguagli si applicherà il credito di imposta nella misura percentuale prevista per il periodo di riferimento e, in caso di conguaglio in diminuzione, il riversamento del credito dovrà avvenire senza applicazione di sanzioni ma con la maggiorazione a titolo di interessi.
In riferimento agli interessi l’Agenzia la circolare 24 non precisa le modalità di calcolo e, anche la circolare 13/E/2022 (paragrafo 1.1) che aveva evidenziato l’onere – a carico delle imprese gasivore non iscritte nell’elenco Csea – di restituire le somme utilizzate «maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati» non aveva segnalato come determinare tali interessi.
Ora, se possiamo ragionevolmente ritenere che, in entrambi i casi, i giorni di computo dovranno essere conteggiati a decorrere dalla data in cui l’impresa ha compensato il tax credit in eccesso, più difficile è individuare il tasso da applicare.
In prima lettura si potrebbe immaginare l’applicazione degli interessi da ravvedimento operoso, nella misura dell’1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023.
Tuttavia, il rimando all’articolo 121 commi da 4 a 6 del Dl 34/2020 contenuto nelle norme che introducono i tax credit (rinvio operato anche dal comma 8 dell’articolo 4 del Dl 34/2023 che ha introdotto il tax credit energia e gas per il 2° trimestre 2023) fa propendere per l’applicazione del tasso del 4% annuo.
Infatti, il comma 5 dell’articolo 121 dispone che – in caso di insussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta – l’agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del Dpr 602/1973 (oltre a sanzioni), articolo che prevede appunto «gli interessi al tasso del 4 per cento annuo».
Fonte: Il Sole 24 Ore