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Proprietà industriale, da oggi al via la nuova imposta di bollo

La rimodulazione degli importi in base al tipo di domanda e di registrazione punta a favorire l’estensione del pagamento del tributo in modalità digitale

In vigore da oggi, 23 agosto 2023, i nuovi importi stabiliti dalla legge n. 102/2023, dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.L’intervento di carattere fiscale è previsto nell’ambito delle modifiche che a più ampio raggio hanno interessato, attraverso il provvedimento legislativo richiamato, il codice della proprietà industriale (Dlgs n. 30/2005). In particolare, l’articolo 31 della legge rimodula, in rialzo o in diminuzione, la misura del Bollo dovuto attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72 (Testo unico dell’imposta di bollo), che definisce l’ammontare dell’imposta applicabile in base al tipo di domanda o di registrazione. Obiettivo dell’adeguamento è favorire la diffusione del ricorso al bollo digitale.Di seguito, i nuovi importi in vigore da oggi:

  • per le domande di concessione o registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, l’imposta passa da 42 a 48 euro
  • scende da 20 a 16 euro per le domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, con allegati:
    • lettere d’incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa
    • richiesta di copia autentica del verbale di deposito
    • rilascio di copia autentica del verbale di deposito
  • passa da 85 a 80 euro per le istanze di trascrizione e relativi allegati
  • aumenta di un euro, ed è pari a 16 euro anziché i precedenti 15 euro, per le istanze di annotazione e per tutte le domande diverse da quelle su nominate.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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