L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 402 del 27 luglio, ha confermato l’ipotesi proposta dall’interpellante, riguardo all’esclusione dall’assoggettamento ad Iva agevolata per le somministrazioni di gas metano che, pur rientrando in usi industriali, non sono strettamente ricomprese nel perimetro agevolativo previsto dalla norma.
La disposizione agevolativa che era stata introdotta nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ha previsto la riduzione al 5 per cento dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, dapprima per l’ultimo trimestre 2021, poi successivamente prorogata per tutto il 2022 e il 2023.
La norma agevolativa fa riferimento all’articolo 26 del Tua e sul punto l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che ai fini Iva occorre assumere la stessa qualificazione di usi civili e usi industriali utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale.
In particolare la norma ricomprende negli usi civili gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda e altri vettori termici o di calore non utilizzati in impieghi produttivi per l’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Per gli usi industriali, si fa riferimento agli impieghi di gas destinati alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, della ristorazione e sportivo dilettantistico, senza fini di lucro, nella distribuzione commerciale ed altro.
L’uso per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici deve essere considerato come un impiego del tutto autonomo e differenziato rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali previsto dalla norma.
Ciò che rileva è che l’agevolazione deve essere strettamente riferita agli usi civili e industriali espressamente previsti dalla norma, di talché taluni usi, anche se di fatto industriali, non possono fruire dell’aliquota agevolata, non potendo ricorrere a un criterio analogico di interpretazione delle norme, escluso nelle ipotesi di agevolazioni.
Fonte: Il Sole 24Ore