Il legale rappresentante di una società veniva condannato per dichiarazione fraudolenta mediante fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. Venivano inserite delle spese per consulenze occasionali senza vincoli di subordinazione. Nel ricorso, contro la condanna in appello, l’imputato lamentava l’errata applicazione della norma, in relazione alla rilevanza di “altri documenti” diversi dalle fatture.
La Cassazione ha ricordato che l’articolo 2 del Dlgs 74/2000, fa riferimento oltre che alle fatture ad “altri documenti” con l’ obiettivo di estendere la punibilità anche ai casi in cui il dolo di evasione inerisca a documentazione non qualificabile come fattura.
L’articolo 1, comma 1 lettera a) del Dlgs definisce «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» le fatture o gli altri documenti con rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.
La fattura, disciplinata dall’articolo 21 del Dpr 633/72, è un documento fiscale contenente una dichiarazione di scienza inquadrabile tra gli atti unilaterali ricettizi, consistendo nella dichiarazione di fatti concernenti un rapporto già costituito. Gli “altri documenti” devono essere individuati in quelli di “analogo rilievo probatorio”.
La Corte ha rilevato che l’articolo 21 indica i requisiti della fattura che essa può assumere anche la forma di nota, conto, parcella e simili. Documenti che per avere rilievo probatorio analogo alla fattura, devono avere un contenuto equipollente (dalla data di emissione al numero progressivo). Il fatto che un documento attesti con certezza un costo non basta ad attribuire rilievo probatorio analogo alla fattura.
Per pesare penalmente i documenti devono poter sostituire, integrare o ampliare la funzione della fattura. In difetto di una simile perimetrazione del precetto normativo, con l’inclusione di qualsivoglia documento fiscale, si violerebbe il principio di tassatività della previsione punitiva.
Gli eventuali documenti esclusi potrebbero comunque rilevare penalmente ai fini del diverso reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi che fa anche riferimento alla falsa documentazione. Su queste basi sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo in quanto della sentenza non si comprende appieno la natura dei documenti contestati – che eventuali ricevute rilasciate per prestazioni occasionali inesistenti, non possedendo buona parte dei requisiti indicati, non siano equiparabili alle false fatture.ì
Fonte: Il Sole 24Ore