Dopo la vicenda oggetto della causa C-333/20, la cui decisione è giunta nell’aprile dello scorso anno, la Corte di giustizia Ue ritorna, nella causa C-232/22 del 29 giugno 2023 (si veda il precedente articolo «Stabile organizzazione: necessari mezzi tecnici e umani») sul tema, sempre molto sentito e di particolare rilevanza, relativo alla stabile organizzazione Iva, aggiungendo un ulteriore tassello al percorso giurisprudenziale. Nella vicenda dello scorso anno era stata esclusa la configurazione della stabile organizzaazione siccome tra le società, madre e figlia, intercorreva un determinato rapporto volto alla messa a disposizione – da parte della figlia – dei mezzi umani e tecnici aventi una certa influenza diretta sul volume delle vendite della società principale.
Anche nella recente pronuncia C-232/22 è stata scartata l’ipotesi di configurazione della stabile organizzazione qualora non si disponga di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, ivi compreso il caso in cui il prestatore realizzi, a vantaggio del destinatario, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di attività accessorie o supplementari concorrenti all’attività economica del destinatario stesso.
Entrando più nel dettaglio della vicenda, la questione posta dal giudice del rinvio alla Cgue riguardava la possibile implicazione derivante dal fatto che, sotto un primo profilo, il prestatore e il destinatario dei servizi fossero entità giuridicamente indipendenti ma appartenenti allo stesso gruppo societario. Poi, sotto un secondo profilo, che i mezzi umani e tecnici appartenessero al prestatore dei servizi e, sotto un terzo profilo, che quest’ultimo s’impegnasse contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per le prestazioni di servizi, nella specie lavoro per conto terzi, e che tale prestatore realizzasse – in aderenza all’assunzione di un impegno esclusivo – una serie di prestazioni accessorie e supplementari rispetto a queste prime prestazioni, offrendo segnatamente un contributo logistico, contribuendo all’attività economica del destinatario che desse luogo a cessioni di beni imponibili nello Stato membro in cui sarebbe situata l’eventuale sua stabile organizzazione.
Le motivazioni
Per la Cgue, dipanata la prima questione, il fatto che nella controversia principale i mezzi umani e tecnici appartengano non alla società svizzera ma a quella con sede in Belgio, non esclude, di per sé, la possibilità che tale prima società abbia una stabile organizzazione in Belgio, a condizione che essa vi disponga di un accesso immediato e permanente a detti mezzi come se si trattasse di beni propri.
Potrebbero ben essere prese in considerazione, senza che risultino determinanti, le circostanze che la società belga si sia obbligata a utilizzare le proprie attrezzature esclusivamente per la fabbricazione dei prodotti, come previsto dalla convenzione con la società svizzera, e che tali prestazioni costituiscano la quasi totalità del fatturato di detta prima società.
Per quanto riguarda poi il criterio previsto dall’articolo 11 del Regolamento di esecuzione 282/2011, secondo cui i mezzi umani e tecnici di una stabile devono permetterle di ricevere prestazioni di servizi e di utilizzarli per le proprie esigenze, per la Cgue occorre distinguere tra le prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi fornite dalla società belga alla compagine svizzera, dalla vendita, da parte di quest’ultima, dei beni derivanti da tale lavoro. Dette prestazioni, infatti, costituiscono operazioni distinte assoggettate a regimi Iva differenti.
Pertanto, al fine di dimostrare qual è il luogo in cui tali prestazioni siano ricevute dalla società svizzera, si dovrà individuare appunto il luogo in cui siano situati i mezzi umani e tecnici che detta società utilizza a tale scopo, e non quello in cui si trovano i mezzi che essa utilizza per la propria attività di vendita.
Qui la Corte, nel richiamare la giurisprudenza del caso Menarini (C-333/20), da cui risulta che gli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamente per fornire e per ricevere gli stessi servizi, ha ritenuto che non sia possibile distinguere tra quelli impiegati dalla società belga per le sue prestazioni di lavoro per conto terzi da quelli impiegati dalla società svizzera per ricevere tali prestazioni in Belgio, nell’ambito della sua presunta stabile organizzazione che, a parere dell’Amministrazione finanziaria belga, risulterebbe costituita solo dai mezzi appartenenti appunto alla belga.
Pertanto, le prestazioni di lavoro per conto terzi sono ricevute e utilizzate dalla società svizzera per la propria attività economica di vendita dei beni derivanti da tali servizi, in Svizzera, in quanto tale società non dispone in Belgio di una struttura adatta a tale scopo.
Decidendo il caso in esame, la Cgue ha ritenuto che un soggetto passivo destinatario dei servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Ue, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio del destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.
I requisiti necessari
In conclusione, per aversi una stabile organizzazione è focale, o meglio fondamentale, che vi sia una struttura idonea, intesa sempre in termini di mezzi umani (personale, etc. …) e tecnici. Non sarà quindi sufficiente che un soggetto (prestatore) realizzi a favore di un altro (destinatario), in base a un rapporto contrattuale tra loro, delle prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari volte a concorrere all’attività economica di quest’ultimo.
Quindi sia le prestazioni di lavoro – per conto terzi – che quelle accessorie o supplementari, da sole, non saranno sufficienti a configurare una stabile, in quanto è pressoché necessario che sussista la cd. struttura idonea, in termini “umani” e “tecnici”. E sul punto, la giurisprudenza di Cgue in tema di stabile organizzazione, è assai copiosa (tra le più recenti, Dong Yang Electronics, C-547/18; Titanium, C-931/19; Menarini, C-333/20).
Fonte: Il Sole 24 ORE