Il contrasto sulle frodi Iva nell’e-commerce passa da nuovi obblighi Ue di raccolta e comunicazione dati all’agenzia delle Entrate di bonifici e operazioni saldate con carte di credito o debito. Gli adempimenti saranno, infatti, a carico dei prestatori di servizi di pagamento (Psp), come ad esempio banche, intermediari finanziari e operatori di moneta elettronica. La data di partenza è fissata al 1° gennaio 2024 e anche l’Italia si avvia ad allinearsi con lo schema di decreto legislativo della direttiva 2020/284, esaminato dal Consiglio dei ministri di lunedì. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento saranno chiamati a tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario degli stessi e comunicare alle amministrazioni finanziarie i dati su alcuni pagamenti transfrontalieri.
Gli obblighi
Tali obblighi saranno a carico dei soli prestatori dei servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea che effettuano per conto dei loro clienti più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario. Una sorta di indicatore dello svolgimento di una attività economica da parte del beneficiario. Mentre come sottolineato dalla stessa direttiva da recepire un pagamento si considera «transfrontaliero» quando il «pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un Paese terzo».
Tra le principali informazioni che dovranno essere conservate: il nome o la denominazione commerciale del beneficiario come risulta nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; il numero di identificazione Iva o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario nel caso in cui sia disponibile; l’Iban (o in caso di sua assenza un altro identificativo) che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione; l’indirizzo del beneficiario qualora compaia nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri.
Le informazioni trasmesse all’agenzia delle Entrate e alle altre autorità fiscali comunitarie saranno poi a loro volta inoltrate nel “cervellone europeo” chiamato Cesop (Central electronic system of payment information). Il sistema dovrà non solo conservare e aggregare le informazioni trasmesse dagli Stati membri ma anche analizzarli. Analisi che saranno messe poi a disposizioni dei funzionari di collegamento di Eurofisc, ossia il meccanismo di cooperazione amministrativa specializzato nel contrasto alle frodi Iva. Proprio con questo ulteriore tassello informativo si potrà andare così a ricostruire anche le operazioni di acquisto online da parte di consumatori finali, su cui non ricadono naturalmente adempimenti amministrativi e contabili come avviene nelle operazioni tra attività economiche (B2B). L’obiettivo è fare in modo che i venditori di Paesi terzi paghino l’Iva nello Stato in cui effettuano le operazioni.
Per contribuire a questo obiettivo, banche, intermediari e operatori di moneta elettronica dovranno conservare la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili. Un periodo – ritenuto dalla stessa direttiva da recepire «sufficiente» – per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi e individuare i comportamenti illeciti in ambito Iva.
Fonte: Il Sole 24 ORE