Chi ha realizzato impianti fotovoltaici beneficiando dell’ecobonus deve dichiarare i ricavi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta dall’impianto solare, ma i proventi non compaiono nella dichiarazione dei redditi precompilata e non esiste alcuna comunicazione che ne certifichi l’importo: la documentazione deve essere scaricata direttamente dal sito del Gse a cura del contribuente.
Fra gli interventi trainati oggetto di superbonus rientrano quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. L’accesso all’agevolazione è tuttavia subordinato, tra l’altro, all’obbligo di cedere al Gestore servizi energetici (Gse) tutta l’energia che non è stata autoconsumata.
Attenzione però al regime fiscale dei corrispettivi che il Gse riconosce mensilmente ai contribuenti per la cessione tramite “ritiro dedicato” del surplus di energia prodotta.
Infatti, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente e del buon esito dell’istruttoria da parte del Gse, si perfeziona un contratto (disciplinato dall’articolo 13 commi 3 e 4 del Dlgs 387/03 e all’articolo 1 comma 4 della legge 239/04) per il ritiro dell’energia elettrica prodotta e non immessa in rete dall’impianto solare fotovoltaico. Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei produttori sin dal 2008.
La procedura del Gse per i diversi tipi d’impianto
Il Gse corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni KWh immesso in rete, provvedendo alla liquidazione delle somme su base mensile. Per i soggetti con partita Iva e per gli impianti di potenza superiore ai 20 KWh, il Gse provvede mensilmente a generare una proposta di fattura di tipo “PA”, che il contribuente deve completare inserendo data e numero da assegnare al documento. A seguito del completamento viene generata in automatico il file Xml che viene firmato e inviato allo Sdi per conto del produttore.
Nel caso di privati con impianti di potenza inferiore ai 20 KWh la procedura cambia: sotto tale soglia di potenza, gli impianti si considerano “domestici”, ossia atti a far fronte ai bisogni energetici propri; la cessione, pertanto, non è considerata operazione commerciale e dunque non è soggetta ad Iva. Tale principio è stato richiamato nella risoluzione 32/E del 4 aprile 2012, ormai datata, riguardante la modalità di cessione tramite “scambio sul posto” e applicabile per analogia alla cessione tramite Rid (in merito si veda anche la Circolare 46 del 2007 e la risoluzione 88/E del 2010).
L’inquadramento dei proventi
I proventi di tale attività non imprenditoriale sono, tuttavia, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera i) del Tuir. Le somme incassate vanno pertanto indicate nel quadro D rigo D5 del modello 730 o nel quadro RL rigo RL14 per chi compila il modello Unico.
Questa interpretazione trova conferma anche sul sito dello stesso Gse; tuttavia, i produttori non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale di riepilogo delle somme incassate, e d’altra parte il Gse non è tenuto ad inviare i dati alla precompilata.
È perciò molto facile dimenticarsi di questi redditi e, d’altra parte, i soggetti che prestano assistenza fiscale non hanno modo di accorgersi dell’esistenza dei proventi se questi non risultano già dalla dichiarazione di anni precedenti. Chi ha goduto del beneficio dovrà pertanto accedere alla propria area riservata sul sito del Gse, all’interno dell’area “pagamenti”, da cui è possibile esportare l’elenco dei corrispettivi erogati con indicazione della relativa data di incasso. In tal modo si potrà compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte.
Quanto a Caf e professionisti che prestano l’assistenza, in presenza di detrazioni da super bonus per pannelli solari è consigliabile chiedere maggiori notizie al contribuente ed invitarlo a controllare il sito del Gs. È bene verificare sempre perché gli impianti “sotto soglia” sono la maggioranza di quelli realizzati negli interventi collegati al superbonus.
Fonte: Il Sole 24 ORE