Le fatture emesse dai contribuenti che nello svolgimento della loro attività e nelle fatture riaddebitano tributi, contributi e altre entrate extra-tributarie previste dalla legge a favore dell’Erario e/o di Regioni, Province e Comuni, nonché degli altri soggetti previsti dall’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr 642/1972, non godono dell’esenzione da imposta di bollo nel caso in cui l’ammontare di tali oneri oggetto di riaddebito risulti superiore a 77,47 euro.
La risposta all’interpello 956-1611/2022 delle Entrate (non ancora pubblicata) sostiene una linea interpretativa formalistica e afferma che perché sia applicabile l’esenzione da bollo occorre che i suddetti documenti vengano emessi da soggetti determinati che per legge pongono in essere attività relative alla «riscossione e al rimborso» dei tributi, dei contributi e delle entrate extra-tributarie, quali gli enti pubblici deputati per legge a tale attività o i notai nell’adempimento delle loro funzioni e non si tratti di mero riaddebito di oneri sostenuti in nome e per conto da parte di altri soggetti.
Il caso sotto la lente
La società contribuente, nello svolgimento di un’attività di commercio di autoveicoli, aveva formulato l’istanza di interpello allo scopo di conoscere l’esatto ambito di applicazione dell’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo, gli atti relativi alla riscossione e al rimborso di tributi e contributi extra-erariali (Statali, regionali, provinciali, comunali eccetera) ricevendo da un lato fatture dalle agenzie di pratiche automobilistiche e dall’altro emettendo fatture, a carico dei propri clienti, tutte riportanti il riaddebito di tributi e oneri erariali, statali e locali, derivanti dalle immatricolazioni, oltre che il riaddebito dell’imposta di bollo sui predetti atti e procedimenti.
Sia nella fattura di acquisto, con onere a carico della società concessionaria, sia nella fattura di vendita a carico della propria clientela, risulta l’addebito dell’imposta di bollo di 2 euro in ragione dell’ammontare delle somme non rilevanti Iva oggetto di esposizione, superiori a 77,47 euro, anche se ciò è legato essenzialmente a tributi, contributi ed entrate extra-tributarie.
La tesi dell’esenzione
L’istante propendeva per il riconoscimento dell’esenzione dal bollo sulle fatture in ragione dell’ipotesi per cui l’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr 642/1972 dovesse legarsi alla natura delle somme anticipate quali tributi e simili, indipendentemente dalla circostanza che, a seconda dei casi, l’incarico di sostenere l’onere risultasse affidato dall’acquirente finale direttamente o per il tramite della società concessionaria; ciò nel presupposto che i costi che superano l’importo di euro 77,47, da cui deriva l’applicabilità dell’imposta di bollo, rientrano in almeno una o più, delle categorie di tributi ed imposte del perimetro di esenzione tracciato dalla norma.
A sostegno della tesi le indicazioni della prassi richiamata dalla società, sia risalente (risoluzione 363527 del 3 gennaio 1979 e n. 381443 dell’11 aprile 1980) sia recente (risposta ad interpello n. 491/2021 data a un notaio).
La risposta delle Entrate
Nella disamina operata l’Agenzia conferma che nelle fatture elettroniche:
• se riportano solo l’addebito di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva l’imposta non è dovuta (articolo 6, tabella B allegata Testo unico del bollo);
• se contemporaneamente riportano l’addebito di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva e di somme non soggette a Iva e queste ultime sono d’importo pari o superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (articolo 13 della Tariffa parte prima allegata al Testo unico del bollo), codice natura N2.1 o N2.2. Trattandosi di semplice recupero di anticipazioni in nome e per conto del cliente l’esenzione non è invocabile neppure se relativa al riaddebito di oneri tributari per carenza del presupposto soggettivo in capo all’emittente.
Fonte: Il Sole 24 ORE