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Delega fiscale, colture idroponiche e vertical farm verso un nuovo regime fiscale

Nel testo approvato al Consiglio dei ministri sono previsti quattro criteri direttivi per la riforma dei redditi agricoli.

La legge delega si occupa anche dell’agricoltura. Nel testo approvato al Consiglio dei ministri, ora all’esame in Parlamento, sono previsti quattro criteri direttivi per la riforma dei redditi agricoli:

 il primo criterio riguarda le attività di coltivazione di cui all’articolo 2135 del Codice civile; il governo è delegato a introdurre nuove classi e qualità di coltura al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione e a riordinare il regime di imposizione su base catastale, individuando il limite oltre il quale l’attività si considera produttiva di reddito di impresa.

La relazione illustrativa chiarisce che il riferimento è alle attività di vertical farm e di coltivazioni idroponiche, oggi molto diffuse e considerate “agricole” sul piano civilistico, ma prive di una adeguata normativa fiscale. L’articolo 2135 del Codice civile, a seguito della riscrittura avvenuta ormai più di 20 anni fa a opera del Dlgs 228/2001 (legge di orientamento in agricoltura) definisce agricole anche le attività di coltivazione che «utilizzano o possono utilizzare il terreno». La circostanza che il terreno sia uno dei fattori produttive dell’azienda agricola e non “il” fattore dell’azienda agricola come accadeva in passato, consente di includere nel novero delle attività agricole anche le attività che non prevedono l’utilizzo diretto del terreno (come accade nelle vertical farm e nelle coltivazioni idroponiche). In assenza di una norma specifica, per queste attività si usano le disposizioni previste per le coltivazioni di vegetali su più piani (fungaie/serre) che consentono l’inclusione della produzione nel reddito agrario solo fino al secondo piano, mentre in genere le nuove attività si estendono più in alto. L’introduzione di specifiche norme avrà l’effetto di ridurre la distanza tra normativa civilistica e quella fiscale.

 Il secondo criterio direttivo ha a oggetto i beni che derivano dalle attività di coltivazione e di allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Anche in questo caso è la relazione illustrativa a fornire utili chiarimenti laddove precisa che la previsione riguarda i redditi derivanti dalla cessione di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2. Il governo è delegato ad assoggettare i redditi che derivano da queste attività a “imposizione semplificata”; è probabile che vengano previsti criteri di tassazione forfettaria tramite determinazione del reddito applicando uno specifico coefficiente ai corrispettivi dell’attività (come accade oggi per altre attività quale, ad esempio, la produzione di energia).

Il tema è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate la quale, con la risposta 365/2020 ha affermato che l’attività non appare ricompresa nel reddito catastale del fondo, né nelle forme di tassazione forfettizzata dei redditi previste dall’articolo 56-bis in materia di attività agricole connesse. Quindi i proventi derivanti commercializzazione dei crediti di carbonio, a oggi, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 85 del Tuir. La previsione contenuta nella legge delega appare, pertanto, interessante e potrebbe spingere le imprese ad investire in attività che tutelino l’ambiente.

Infine, due criteri che perseguono obiettivi di semplificazione:

 introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle praticate, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli;

 revisione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito di modesto ammontare svolgono attività agricole. La disposizione è diretta a incentivare questi soggetti allo svolgimento di attività agricole anche attraverso l’adozione delle disposizioni previste sui terreni agricoli a beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Fonte: Il Sole 24 ORE

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