15 luglio 2023
Iva associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell’anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di giugno 2023.
Modalità: l’annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo
Scade oggi il termine per l’annotazione, con riferimento al mese di giugno 2023, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di giugno 2023.
Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano. L’obbligo non modifica le disposizioni di cui all’articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Iva, fatturazione differita
Scade oggi il termine per effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L’articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l’articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l’agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:
› le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti;
› le liquidazioni periodiche Iva;
› la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall’agenzia, questi assolvono all’obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall’articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3 del Dpr 472/1996:
• numero progressivo attribuito (è consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione);
• data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);
• generalità del cedente, del cessionario, nonché dell’impresa incaricata del trasporto;
• descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;
• causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).
Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L’eventuale lista contenente l’elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica (Rm 21gennaio 2020, n. 8/E). Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall’articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: Il Sole 24 ORE