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Il recapture scatta se il bene esce dalla struttura produttiva

Il recapture del credito d'imposta si verifica quando il bene agevolato viene sostituito con un altro bene strumentale 4.0 di costo inferiore.

Il recapture del credito d’imposta si verifica quando il bene agevolato viene sostituito con un altro bene strumentale 4.0 di costo inferiore (si veda l’articolo di Nt+ Fisco). Ma il recupero del credito d’imposta si attua anche qualora, durante il periodo di sorveglianza, il bene venga destinato a strutture produttive estere anche se appartenenti al medesimo soggetto che ha maturato il diritto al credito.

Al riguardo l’agenzia delle Entrate ha meritoriamente cercato di individuare il perimetro di applicazione sulla base di varie risposte fornite ad interpelli che vertono sull’individuazione delle situazioni che fanno scattare il riversamento. È il caso, ad esempio, di beni agevolati destinati a cantieri ubicati all’estero di clienti dell’impresa beneficiaria, ovvero dati da questa a noleggio.

Nel primo caso (risposta 259/2021), l’amministrazione finanziaria ha preso in considerazione sia la tipologia di attività (manutentiva) svolta dall’impresa, sia le caratteristiche dei beni, i quali non potevano essere utilizzati se non al di fuori della sede produttiva dell’azienda. In base a queste considerazioni ha concluso che l’utilizzo non comportava il recapture dell’agevolazione in quanto i luoghi dove veniva svolta l’attività manutentiva non possedevano caratteristiche tali da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» e, dunque, quei beni non potevano essere considerati «destinati a strutture produttive ubicate all’estero».

Per «struttura produttiva» deve intendersi quindi il luogo nel quale, dal punto di vista organizzativo, economico e gestionale, sono utilizzati i beni nell’attività ordinariamente svolta dall’impresa.

Nell’ipotesi di beni dati a noleggio all’estero con la risposta 47/2023 le Entrate hanno chiarito che non determina il recapture a condizione che:

i beni mantengano un effettivo nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia;

l’utilizzo all’estero dei beni non risulti prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;

il costo e il rischio dell’investimento rimangano totalmente a carico dell’impresa concedente, ossia non si assista a un loro trasferimento , in tutto o in parte, in capo al soggetto che utilizza il bene noleggiato.

Fonte: Il Sole 24 ORE

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