Nel caso di beni dell’impresa divenuti inutilizzabili e poi venduti come rifiuti, ovvero distrutti volontariamente dal soggetto passivo, è esclusa la rettifica dell’Iva detratta a monte in occasione dell’acquisto del medesimo bene. Lo afferma la Corte di giustizia Ue con la sentenza resa nella causa C-127/22.
Ciò in quanto, nel primo caso, vengono ceduti a soggetti terzi con applicazione dell’Iva e, dunque, ai fini della detrazione, rientrano nell’ambito di operazioni assoggettate all’imposta, senza che rilevi che l’attività non sia quella abitualmente esercitata dal soggetto passivo o che il valore di realizzo risulti minimo rispetto a quello iniziale. Nella seconda ipotesi, invece, la rettifica della detrazione dell’Iva non sarebbe comunque dovuta, sempre che la distruzione sia debitamente provata o giustificata e che il bene abbia oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo.
Il caso
Una società di diritto bulgaro, operante nel settore delle telecomunicazioni, acquista ai fini delle sue attività beni quali apparecchi tecnologici di comunicazione mobile e varie attrezzature necessarie o accessorie all’utilizzo dei servizi forniti dalla medesima società. Per tali acquisti, l’Iva pagata è oggetto di detrazioni.
Nel periodo dal 2014 al 2017 la società ha dismesso molteplici beni per diverse ragioni, tra cui l’usura, il carattere obsoleto o inadeguato e la difettosità degli stessi.
Tali dismissioni hanno comportato delle rettifiche implicanti la restituzione dell’Iva detratta a monte in relazione a tali beni. A seguito di ciò, la società ha presentato un’istanza di rimborso delle somme pagate nell’ambito di dette rettifiche, per circa 650mila euro.
La domanda di rimborso è stata respinta tanto in via amministrativa quanto giudiziale, posto che lo scarto dei beni non poteva dar luogo alla rettifica dell’Iva.
Nel corso del giudizio di appello, il giudice ha rimesso la questione innanzi alla Corte di giustizia, al fine di chiarire la portata dell’articolo 185 della direttiva 2006/112/Ce.
Detrazione e utilizzo dei beni
I giudici hanno statuito che le norme previste dalla direttiva Iva in materia di rettifica mirano ad aumentare l’efficacia delle detrazioni, così da assicurare il rispetto del principio fondamentale di neutralità; sussiste, dunque, un rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte e l’utilizzazione dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni tassate a valle.
Dal momento che i beni venivano in parte venduti dal soggetto passivo, poiché inutilizzabili e quali rifiuti, nell’ambito di operazioni imponibili, sussiste il diritto di detrazione.
Occorre però sottolineare come, in caso di distruzione del bene, viene meno ogni possibilità di rettifica della detrazione: ciò in quanto la distruzione comporta l’alterazione profonda di un oggetto, fino alla demolizione dello stesso; sicché, tale ultima operazione interrompe il rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte e l’utilizzazione dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni tassate a valle.
La pronuncia in commento appare essere condivisibile, avendo correttamente applicato i principi unionali dettati dalla direttiva Iva sul tema.
Fonte: Il Sole 24 ORE