Flat tax incrementale anche per gli agricoltori che determinano il reddito di impresa forfettariamente. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato in via definitiva la circolare 18/E in materia di flat tax incrementale; fino allo scorso 15 giugno, la circolare era stata pubblicata in bozza con possibilità di inviare osservazioni. Si segnala una generale conferma della bozza e l’aggiunta di poche novità.
La prima novità riguarda l’ambito di applicazione del regime. Chiarisce, infatti, la circolare che tra le persone fisiche esercenti attività di impresa che possono applicare la flat tax incrementale sono compresi gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime all’articolo 56, comma 5, del Tuir vale a dire coloro che conducono allevamenti eccedentari e li tassano in base ai parametri nonché coloro che dichiarano i redditi a norma dell’articolo 56-bis, cioè che svolgono attività eccedenti i limiti del reddito agrario (produzione di vegetali, attività connesse di beni, prestazioni di servizi, commercio di piante).
La ratio della previsione sembra essere quella di escludere i titolari di solo reddito agrario e di includere coloro che determinano un reddito di impresa; pertanto, sebbene non siano richiamate nella circolare le relative norme, l’estensione dovrebbe riguardare anche coloro che producono energia elettrica e coloro che svolgono le attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo.
Confermato poi che, in forza del comma 57 della legge 197/2022 non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della «flat tax incrementale» per la determinazione degli acconti 2024; la circolare definitiva chiarisce, inoltre, quanto era stato ipotizzato dalla lettura della bozza, vale a dire che per il periodo di imposta 2023 restano invece applicabili le ordinarie regole di determinazione.
Nella versione definitiva della circolare viene poi confermato che l’aver aderito al regime forfettario in uno degli anni dal 2020 al 2022 non preclude la possibilità di applicare il regime della flat tax incrementale nel 2023 e viene aggiunta la precisazione che analoga considerazione vale per coloro i quali, in uno o più degli anni del triennio applicavano il regime di vantaggio di cui all’articolo 27 del Dl 98/2011 (contribuenti «minimi»).
Fonte: Il Sole 24 ORE