Anche i revisori legali, al pari dei professionisti ordinistici, vedranno inseriti in automatico il proprio indirizzo Pec in Inad, la nuova banca dati delle Pec dei cittadini in partenza il 6 luglio. Lo ha confermato il Mef con una nota in cui ricorda date e finalità dell’operazione.
Il passaggio
A partire dal 6 giugno è cominciato il popolamento di Inad, ovvero la possibilità per tutti i cittadini di comunicare il proprio indirizzo Pec a questa banca dati. Per i professionisti è previsto un travaso automatico da Ini-Pec la banca dati che già contiene tutti gli indirizzi dei professionisti iscritti ad un Albo. Per i revisori legali il Mef sta comunicando la Pec dei revisori presenti nel Registro.
La banca dati
Inad (indice nazionale dei domicili digitali) è prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad), articolo 6- quater comma 2 del Dlgs. 82/2005. Ogni cittadino potrà, in via volontaria, comunicare la propria Pec ed eleggerla come domicilio digitale per le persone fisiche e ricevere lì le comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione, (comprese multe, cartelle esattoriali, etc).
La fase di comunicazione degli indirizzi è partita il 6 giugno. Un mese dopo, il 6 luglio, sarà possibile anche la consultazione. E la Pa potrà cominciare ad usarla al posto della classica raccomandata o della notifica cartacea all’indirizzo di residenza. Anche se un emendamento al decreto legge Enti locali ha prorogato fino al 30 novembre la possibilità di notifiche cartacee.
I professionisti
I revisori e tutti gli altri professionisti vedranno in automatico in Inad la propria Pec già presente in Ini-Pec. Ma se lo desiderano possono modificare questo indirizzo in Inad. Questo vale soprattitto per chi desidera indicare un altro domicilio digitale per la propria corrispondenza legale fuori dall’attività professionale. Una modifica che si può fare sia entro il 6 luglio, ovvero prima della partenza, ma anche in qualsiasi momento successivo. Il Mef ricorda infine ai revisori che la Pec va comunicata in modo obbligatorio al Registro e che l’inosservanza di questo obbligo è espressamente sanzionata ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del Dlgs 39/2010.
Fonte: Il Sole 24 ORE