I redditi degli allevamenti “eccedentari” devono essere dichiarati nel quadro RD del modello Redditi SP se l’attività è svolta da società semplici o da soggetti ad essi equiparati. Se, invece, l’attività è svolta da soggetti diversi (Snc e Sas), i redditi che ne derivano devono essere dichiarati nei quadri RG o RF dello stesso modello.
L’articolo 2135 del Codice civile definisce agricole le attività di allevamento senza porre particolari vincoli; la norma fiscale, invece, è più restrittiva. In particolare, ai fini della determinazione del reddito imponibile e delle imposte, le attività di allevamento possono essere classificate in tre gruppi:
1 allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente ¼ dei mangimi necessari;
2 allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente ¼ dei mangimi necessari;
3 allevamento condotti senza connessione con il terreno.
La prima categoria di allevamenti, a norma dell’articolo 32 del Tuir, rientra nel reddito agrario e non è produttiva di ulteriori redditi; in questo caso, la società semplice compilerà il quadro RA del modello di dichiarazione indicando i redditi dei terreni posseduti e condotti (reddito dominicale e/o reddito agrario).
La seconda categoria, cioè quella degli allevamenti condotti con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno ¼ dei mangimi ottenuti, dà origine a due diverse tipologie di reddito: la quota di animali allevati “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, mentre quella eccedente è produttiva di reddito di impresa che, nel caso di società semplici e soggetti ad esse equiparati, è determinato a norma dell’articolo 56, comma 5 del Tuir (tassazione in base ai parametri) attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi.
La determinazione del reddito in base ai parametri non ammette in deduzione costi, in quanto si tratta di un metodo di determinazione del reddito forfettario; è fatta salva la possibilità di determinare il reddito nei modi ordinari, cioè in base alla differenza tra costi e ricavi. In questo caso, la società semplice dovrà compilare sia il quadro RA del modello Redditi in cui indicherà il reddito dominicale e/o il reddito agrario dei terreni e il quadro RD.
Le regole per definire quando l’attività può dirsi produttiva almeno di ¼ dei mangimi sono contenute nel Dm 15 marzo 2019 e recepite nelle istruzioni del modello Redditi. In sostanza, ciascun terreno ha una certa potenzialità e consente, in base alla sua qualità e alla sua estensione, l’allevamento di un certo numero di capi. Tramite il prospetto contenuto nel modello Redditi è possibile determinare questo numero e confrontarlo con il numero di animali allevati: se il numero è inferiore al numero di animali allevabili, significa che l’allevamento è idoneo a produrre almeno ¼ dei mangimi necessari; se, invece, il numero di animali allevati è superiore a quello degli allevabili, ci troviamo di fronte a un allevamento “eccedentario”, non idoneo a produrre almeno ¼ dei mangimi.
Infine, sono ricomprese nel terzo gruppo le attività di allevamento svolte senza alcuna connessione con il terreno, per le quali il reddito che ne deriva si determina con le regole del reddito di impresa (differenza tra costi e ricavi).
Snc e Sas: calcolo «a bilancio»
Anche per le società di persone diverse dalla società semplice che svolgono attività di allevamento e che optano per la determinazione catastale dei redditi (comma 1093, legge 296/2006) occorre confrontare il numero di animali allevati e allevabili al fine di determinare correttamente i redditi imponibili. Nel caso, tuttavia, di allevamenti eccedentari, l’eccedenza è produttiva di reddito di impresa determinata però ordinariamente (cioè “a bilancio”).
LE RISPOSTE AI QUESITI
1. La società Alfa Spa controlla una partecipata estera, cosa devo verificare ai fini Cfc (Controlled foreign companies)?
Secondo l’articolo 167 del Tuir la normativa Cfc trova applicazione, salvo le esimenti, se contemporaneamente: il soggetto controllato estero è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbe assoggettato in Italia;
oltre un terzo dei proventi conseguiti dalla partecipata estera derivano dai passive income individuati dal comma 4, lettera b, articolo 167 del Tuir (interessi, canoni, dividendi, redditi da leasing, eccetera).
2. È possibile dimostrare che una società controllata estera non è Cfc?
La normativa Cfc non si applica se si dimostra che il soggetto controllato estero svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (articolo 167, comma 5, Tuir). La dimostrazione dell’esimente può avvenire per interpello o in sede di controllo. In caso di mancata presentazione dell’interpello, la controllante deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti al ricorrere delle condizioni previste per la disciplina Cfc.
3. Una Srl ha maturato diversi crediti energia nel corso del 2022: vanno riepilogati in un unico quadro RU?
La risposta è negativa. Nel modello Redditi Sc la società dovrà compilare un modulo del quadro RU per ciascun credito, evidenziando nel rigo RU1 colonna 1 i dati identificativi del credito spettante e in colonna 2 l’apposito codice credito rinvenibile nella «tabella codice crediti d’imposta» riportata nelle istruzioni ai modelli dichiarativi.
4. Una Spa ha completato nel 2022 l’acquisto di un bene 4.0 prenotato nel 2021 con versamento dell’acconto del 20 per cento. I dati vanno riportati nel modello Redditi Sc 2023? E per i beni prenotati nel 2022 ma consegnati nel 2023?
Le Entrate, con Faq del 5 giugno 2023, hanno chiarito che gli investimenti prenotati nel 2021 e indicati nel relativo modello Redditi non devono essere dichiarati nuovamente nell’anno di perfezionamento dell’investimento. Come regola generale l’investimento prenotato va indicato al rigo RU140 del periodo d’imposta in cui si versa l’acconto, anche mediante dichiarazione integrativa. Il relativo credito d’imposta, non ancora utilizzabile, va comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Fonte: Il Sole 24 ORE