Valutazione caso per caso e approccio “look through” governano l’inquadramento Iva delle criptoattività, categoria che comprende – oltre a valute virtuali, utility token e ibridi (che mutano natura dopo l’emissione) – anche gli Nft. Sono queste le linee guida della bozza di circolare in consultazione fino al 30 giugno.
Sostengono tale impostazione i documenti Ocse in materia e quelli del comitato Iva Ue (andrebbe considerato anche il working paper 1060 del 21 febbraio 2023, non menzionato dalle Entrate, ma particolarmente significativo), così come la giurisprudenza comunitaria. Quest’ultima, in particolare, si è occupata (sentenza C-264/14) delle criptovalute, stabilendone la generica riconducibilità all’esenzione Iva.
Quanto agli Nft (certificati digitali) che incorporano diritti su asset non fungibili, digitali o meno, le Entrate accolgono la posizione già illustrata su queste pagine in merito alla rilevanza dell’elemento sottostante, attribuendo all’Nft la funzione di mero “veicolo” rispetto al bene materiale/immateriale, diritto o servizio veicolato (appunto), fino a considerare il trasferimento del token come accessorio rispetto a quello di detti beni, diritti o servizi.
Di conseguenza, quando il sottostante è rappresentato da un asset digitale, la disciplina sarebbe quella dei servizi elettronici (con le pertinenti regole di territorialità ex articolo 7-octies, Dpr 633/1972), stante anche la nozione ampia (e aperta) che di questi servizi fornisce la normativa europea.
In base al medesimo criterio (analisi look through), andranno inoltre indagate le fattispecie nelle quali il trasferimento dell’Nft coinvolge un sottostante rappresentato da un diritto immateriale, un servizio o anche un’opera d’arte digitale, avuto riguardo, in quest’ultimo caso, alla possibile esclusione dal campo Iva delle cessioni da parte dell’autore o suoi eredi/legatari. E altrettanto deve avvenire quando l’Nft veicola (tokenizzandolo) un bene materiale. Salvo che si tratti di beni la cui cessione è disciplinata da leggi specifiche, com’è per gli immobili o i beni mobili registrati, la circolazione dell’Nft segue in questi casi le regole delle cessioni di beni.
Secondo le Entrate, in forza degli accordi fra le parti, il momento d’effettuazione di tali cessioni è individuabile nel momento del trasferimento del token, anziché in quello della consegna del bene fisico veicolato (sul modello della vendita su documenti ex articolo 1527 del Codice civile). Per i servizi, compreso l’accesso a un “community”, rileva in generale il pagamento.
Da ultimo, le Entrate non escludono l’applicabilità della disciplina dei voucher, come ammette il comitato Iva Ue (working paper 1060), il quale considera la potenziale rilevanza sia dei buoni monouso sia di quelli multiuso.
Fonte: Il Sole 24 ORE