Gli agricoltori che producono biogas determinano il reddito imponibile per la produzione eccedente la franchigia utilizzando un prezzo massimo di 120 euro mWh. A breve scade il termine per il versamento delle imposte relative all’anno 2022 e i produttori di energia devono ricordare che il Decreto 34/2023, cosiddetto “Decreto bollette”, ha previsto un tetto massimo per i ricavi derivanti dall’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agroforestale. Lo scopo della norma è quello di contenere l’impatto negativo derivante dagli aumenti sui prezzi dell’energia.
Il principio di prevalenza
Il comma 423 della legge 266/2005 include tra le attività agricole connesse la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a condizione che sia rispettato il principio di prevalenza; in particolare, per le attività di produzione di biogas la condizione risulta verificata se l’attività è svolta utilizzando prevalentemente prodotti provenienti dallo svolgimento dell’attività agricola principale (di coltivazione, allevamento o selvicoltura) oppure, qualora i prodotti utilizzati non siano confrontabili perché appartenenti a categorie merceologiche diverse o qualora non siano suscettibili di valutazione economica (fattispecie molto diffusa in quanto spesso i biogas sono alimentati con refluii zootecnici), a condizione che l’energia prodotta utilizzando prodotti propri sia prevalente rispetto a quella ottenuta da prodotti di terzi.
Produzione di biogas e fisco
Ai fini fiscali, l’attività rientra tra quelle produttive di reddito agrario fino a una produzione di 2.400.000 kWh annui mentre per la produzione di energia oltre questi limiti, il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva, con esclusione della componente incentivo, un coefficiente di redditività del 25%.
Gli agricoltori che hanno una produzione superiore alla franchigia devono quindi determinare il reddito relativo alla parte eccedente moltiplicando i Kwh eccedenti per il prezzo dell’energia e su questo ammontare applicare il coefficiente del 25%.A fronte della vendita di energia, i produttori che accedono al meccanismo di incentivazione definito “tariffa onnicomprensiva” ricevono un ammontare fisso pari a 0,28 euro /kWh, indipendentemente dal prezzo di mercato reale. La tariffa si compone di due parti: una “prezzo”, che ha lo scopo di remunerare il produttore agricolo per la vendita di energia e l’altra “incentivo” che rappresenta l’onere a carico della finanza pubblica riconosciuto al produttore per incentivare la produzione di energia pulita. Per determinare correttamente le imposte da versare, è, quindi, necessario individuare il prezzo dell’energia così da determinare la componente di ricavi che va effettivamente assoggettata a tassazione lasciando, invece, distinta la quota incentivo che va esclusa da imposizione.
Decreto bollette
Per l’anno 2022 il Decreto Bollette prevede che la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Arera in attuazione dell’articolo 19 del Dm 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh. Considerato che il prezzo medio deliberato da Arera per il 2022 è pari a 298,05 euro/MWh, dovrà essere utilizzato quello più conveniente contenuto nel decreto Bollette. Considerato che questo prezzo è all’incirca pari a quello del 2021 (che era pari a 125,46 euro MWh), l’aggravio di imposta derivante dall’aumento dei prezzi è contenuto.
Fonte: Il Sole 24 ORE