Coloro che si avvalgono delle disposizioni di vantaggio devono versare il 60% dell’imposta “leggera” entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023
Con la risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023 vengono ridenominati i codici tributo “1836” e “1837”, istituiti con la risoluzione n. 73/2016, attualmente non più utilizzati e inerenti le stesse misure, per versare, con F24, le imposte sostitutive frutto del regime di favore introdotto dalla legge di Stabilità 2016 in caso di fuoriuscita di determinate tipologie di beni dal perimetro dell’impresa d’impresa. In accordo con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 100 a 105 della legge n. 197/2022), infatti, è previsto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni.
Nel dettaglio, il comma 101 dell’articolo 1 del Bilancio 2023 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Ebbene, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme anzidette, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 73/2016, come segue:
“1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
“1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Resta fermo, conclude la risoluzione, l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/2008 e poi ridenominato con la citata risoluzione n. 73/2016.
Nel dettaglio, il comma 101 dell’articolo 1 del Bilancio 2023 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Ebbene, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme anzidette, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 73/2016, come segue:
“1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
“1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Resta fermo, conclude la risoluzione, l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/2008 e poi ridenominato con la citata risoluzione n. 73/2016.
Fonte: Agenzia delle Entrate