Per gli enti del Terzo settore è tempo di confrontarsi con le scadenze del prossimo 30 giugno. In questi giorni le realtà iscritte nel Registro unico nazionale (Runts) si stanno organizzando per mettere in atto gli ultimi adempimenti legati al deposito del bilancio d’esercizio e sociale 2022. L’articolo 48 del Codice del Terzo settore (Cts) richiede infatti espressamente il deposito di tali documenti entro la data del 30 giugno di ogni anno. Un termine questo, che a differenza di quanto avviene per le società, non è “mobile” in quanto non può considerarsi riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo.
In altri termini, quindi, l’obbligo di deposito entro il 30 giugno graverà in capo non solo agli Ets che hanno chiuso il proprio esercizio al 31 dicembre 2022 (in coincidenza con l’anno solare), ma anche su tutte le realtà che hanno come data di chiusura il 30 giugno 2022 (come alcune Aps che operano anche nel settore sportivo dilettantistico) o il 31 agosto 2022 (come, per esempio, alcuni enti che operano in contesti scolastici). Per quanto concerne l’approvazione del bilancio, la cui competenza spetta in caso di realtà associative all’assemblea o in caso di fondazioni all’organo deputato da statuto, non è prevista una specifica data. Basterà che l’organo competente vi provveda in un termine congruo che consenta poi il successivo deposito entro il 30 giugno presso il Runts. Sotto un profilo procedurale, invece, il bilancio d’esercizio potrà essere depositato dal legale rappresentante, da uno o più amministratori o da un commercialista iscritti nella sezione A dell’albo (dietro apposita delega ). Occorrerà, peraltro, in linea con quanto previsto dal Dm 106/2020 che questo sia trasmesso all’Ufficio Runts in formato Pdf/A, unitamente al verbale di approvazione.
A ciò si aggiunga l’onere che grava in capo agli Ets che abbiano nominato un organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione dei conti, di allegare «per ragioni di trasparenza» anche le pertinenti relazioni, in linea con quanto previsto dal ministero del lavoro (nota 17146/2022). Per le Onlus non ancora iscritte nel Runts, invece, resta l’obbligo di predisporre il bilancio 2022 con successivo invio (devono essere inoltrati gli ultimi due bilanci approvati con relativo verbale) solo al momento di presentazione della domanda di iscrizione.
Discorso diverso per le imprese sociali, che pur essendo Ets, seguono la disciplina “speciale” di cui al Dlgs 112/2017. Redigono e depositano il bilancio presso il Registro imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, secondo le regole civilistiche e presso il registro delle imprese, entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso. Un percorso per molti versi similare riguarda il bilancio sociale obbligatorio per gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, la cui approvazione può essere rimessa al solo organo amministrativo. Anche per tale documento, gli enti saranno tenuti al deposito presso il Runts e la pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno. Adempimento quest’ultimo cui sono tenute anche tutte le Onlus che, pur non essendo ancora iscritte nel Runts, superino il limite dimensionale di 1milione di euro previsto dall’articolo 14 del Cts. Per le imprese sociali diverse, invece, il bilancio sociale dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il Registro imprese ed integrato con l’attestazione dell’organo di controllo sul monitoraggio e la conformità del bilancio stesso. Discorso diverso per quelle costituite in forma societaria che potranno depositare il documento secondo quanto previsto dalla normativa societaria per il bilancio d’esercizio.
Fonte: Il Sole 24 ORE