L’atto di scissione deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico, ma con le seguenti precisazioni.
1 Società scissa italiana. Se è italiana la società scissa, l’atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare emesso dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria; a tale autorità compete il rilascio dell’attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche “certificato finale” o “definitivo”), operazione che viene compiuta una volta che l’autorità straniera riceva evidenza dell’avvenuta stipula dell’atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano; infine, l’atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell’autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano (in caso di scissione “totale”, la società italiana scissa viene poi cancellata dal Registro Imprese italiano una volta che esso abbia notizia della presa di efficacia della scissione secondo la legge applicabile alla società beneficiaria);
2 Società beneficiaria italiana. Se è italiana la società beneficiaria, l’atto pubblico di scissione:
O «è redatto» dall’Autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera scissa (la quale procede una volta emesso il proprio certificato preliminare); l’atto pubblico formato dalla autorità straniera è poi depositato presso il notaio italiano, ciò che consente a quest’ultimo di emanare il certificato definitivo e di depositarlo, con l’atto di scissione (e i certificati preliminari), presso il Registro Imprese italiano; alfine, il Registro Imprese italiano comunica l’avvenuta iscrizione dell’atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;
O se la società italiana è preesistente (e cioè si tratta di una società che non viene costituita per effetto della scissione), «può essere redatto» dal notaio italiano, il quale lo stipula dopo aver emesso il proprio certificato preliminare e aver avuto evidenza dell’avvenuta emissione del certificato preliminare da parte della competente Autorità straniera; il notaio italiano emette poi il certificato definitivo e lo deposita, con l’atto di scissione e con i certificati preliminari, presso il Registro Imprese italiano; alfine, il Registro Imprese italiano, comunica l’avvenuta iscrizione dell’atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;
O se la legge applicabile alla società straniera scissa non prevede la stipula dell’atto di scissione nella forma dell’atto pubblico, l’atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, una volta che (questi abbia emesso il proprio certificato preliminare e che) l’autorità operante nel Paese ove ha sede la società straniera scissa abbia emesso il proprio certificato preliminare; al che, il notaio italiano rilascia il certificato definitivo e lo deposita presso il Registro Imprese, con l’atto di scissione e con i certificati preliminari; alfine, il Registro Imprese italiano comunica l’avvenuta iscrizione dell’atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa.
La verifica di legalità
Il controllo di legalità (prodromico al rilascio del certificato definitivo) che il notaio italiano effettua se la società beneficiaria della scissione è soggetta al diritto italiano, consiste nel verificare, in particolare, che le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto comune; e che, se si tratta di un’operazione di scissione con costituzione di una nuova società regolata dalla legge italiana, siano rispettati i requisiti (ad esempio, l’esistenza del capitale sociale minimo oppure la nomina degli occorrenti organi societari) per la costituzione e iscrizione di detta società nel Registro Imprese italiano.
Fonte: Il Sole 24 ORE