I modelli e il software al momento disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate per accedere alla procedura di sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) non risultano aggiornati con i nuovi termini per effettuare il riversamento del credito indebitamente utilizzato.
L’articolo 5 del Dl 146/2021 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di riversare spontaneamente, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i crediti di imposta R&S dei periodi 2015-2019, determinati in base all’articolo 3 del Dl 145/2013 e indebitamente utilizzati.
La procedura è applicabile a condizione che i contribuenti si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
1) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
2) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
3) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
4) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Per accedere alla procedura i contribuenti devono:
● presentare telematicamente all’agenzia delle Entrate un modello di comunicazione che è stato approvato con provvedimento 188987 del 1° giugno 2022 (le specifiche tecniche per la trasmissione sono state approvate in data 4 luglio 2022);
● effettuare il riversamento del credito di imposta R&S indebitamente utilizzato e indicato nella comunicazione.
A seguito delle ultime modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 271, della legge 197/2022, per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S il modello di comunicazione deve essere inviato telematicamente entro il 30 novembre 2023.
Con riferimento ai termini per effettuare il riversamento del credito, l’articolo 38 del Dl 144/2022 ha prorogato le scadenze originariamente previste. Nell’attuale formulazione dell’articolo 5, comma 10, del Dl 146/2021 è previsto che l’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023 (in precedenza 16 dicembre 2022).
Inoltre il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 (in precedenza 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024).
Come detto, il modello di comunicazione e il relativo software ad oggi disponibili sul sito delle Entrate non risultano aggiornati con i termini prorogati dal Dl 144/2022. In tal senso, nella sezione VI titolata «Riepilogo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione e da riversare spontaneamente con F24» sono riportate le precedenti scadenze per effettuare il riversamento del credito indebitamente utilizzato e indicato in comunicazione.
Va da sé che, in attesa degli opportuni aggiornamenti da parte dell’Agenzia, il contribuente che oggi presenta un modello di comunicazione per accedere alla procedura di riversamento spontaneo deve compilare la sezione VI del modello facendo già riferimento alle nuove scadenze. Di conseguenza, la scadenza indicata nel modello al 16 dicembre 2022 per i versamenti in unica soluzione è da intendersi al 16 dicembre 2023; e così anche i versamenti delle rate sono da intendersi al 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025.
Fonte: Il Sole 24 ORE