Le operazioni intercorse tra due stabili organizzazioni con sede in Italia, che agiscono direttamente e non per la casa madre secondo la disciplina, devono essere considerate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni con sede in Italia, appartenenti a due diverse società estere comprese in un gruppo Iva estero, non possono essere considerate irrilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 11 di oggi, 13 giugno 2023.
L’adesione a un gruppo Iva fa perdere alle partecipanti la propria soggettività passiva Iva a favore di quella dell’intera compagine. Di conseguenza, evidenzia l’Agenzia, anche le rispettive case madri delle due branch italiane, aderendo, nello Stato Ue in cui sono stabilite, a un gruppo ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’irrilevanza non può essere presa in considerazione neanche considerando il gruppo “unica casa madre” delle due stabili organizzazioni “italiane”.
La disciplina che regola le transazioni tra una stabile organizzazione e la propria casa madre parte di un gruppo Iva, stabilisce che tali operazioni “si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte” (articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, decreto Iva). La controparte della stabile organizzazione non è, quindi, la sua casa madre, ma il gruppo Iva, che diventa soggetto terzo rispetto alla branch. Di conseguenza, le transazioni tra gruppo e branch comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza Iva in quanto effettuate tra soggetti “terzi”.
Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione fa un’eccezione quando entrambi sono comprese in un gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell’Unione europea. In questo caso afferma la sentenza C7/13 della Corte di giustizia europea “viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico” (vedi anche risposta n. 314/2023).
Va inoltre ricordato che una stabile organizzazione, stabilisce il decreto Iva, è “un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute...”. Il fatto che due branch con sede in Italia effettuino operazioni tra loro, segnala che siano loro ad agire direttamente (risposta n. 27/2023).
In definitiva, secondo l’Agenzia, se ai fini dell’imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza le transazioni tra gruppo Iva e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti le operazioni tra queste intercorse nel caso in cui “intervengono direttamente”, in quanto configurabili come distinti soggetti passivi Iva, nel caso in esame, stabiliti in Italia.
L’adesione a un gruppo Iva fa perdere alle partecipanti la propria soggettività passiva Iva a favore di quella dell’intera compagine. Di conseguenza, evidenzia l’Agenzia, anche le rispettive case madri delle due branch italiane, aderendo, nello Stato Ue in cui sono stabilite, a un gruppo ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’irrilevanza non può essere presa in considerazione neanche considerando il gruppo “unica casa madre” delle due stabili organizzazioni “italiane”.
La disciplina che regola le transazioni tra una stabile organizzazione e la propria casa madre parte di un gruppo Iva, stabilisce che tali operazioni “si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte” (articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, decreto Iva). La controparte della stabile organizzazione non è, quindi, la sua casa madre, ma il gruppo Iva, che diventa soggetto terzo rispetto alla branch. Di conseguenza, le transazioni tra gruppo e branch comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza Iva in quanto effettuate tra soggetti “terzi”.
Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione fa un’eccezione quando entrambi sono comprese in un gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell’Unione europea. In questo caso afferma la sentenza C7/13 della Corte di giustizia europea “viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico” (vedi anche risposta n. 314/2023).
Va inoltre ricordato che una stabile organizzazione, stabilisce il decreto Iva, è “un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute...”. Il fatto che due branch con sede in Italia effettuino operazioni tra loro, segnala che siano loro ad agire direttamente (risposta n. 27/2023).
In definitiva, secondo l’Agenzia, se ai fini dell’imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza le transazioni tra gruppo Iva e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti le operazioni tra queste intercorse nel caso in cui “intervengono direttamente”, in quanto configurabili come distinti soggetti passivi Iva, nel caso in esame, stabiliti in Italia.
Fonte: Agenzia delle Entrate