In una società tra professionisti (Stp) possono anche essere soci uno o più avvocati, ma non come professionisti, bensì come soci di capitale e, quindi, in una Stp multidisciplinare l’oggetto sociale non può prevedere anche l’esercizio dell’attività forense.
Non è possibile costituire una società tra professionisti (Stp) multidisciplinare, e cioè con un oggetto sociale che preveda l’esercizio di una pluralità di professioni, se tra i soci non vi sia almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nella clausola dell’oggetto sociale.
Sono queste alcune delle affermazioni contenute in un documento (Pronto ordini n. 51 del 17 maggio 2023) diramato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di esercizio delle professioni ordinistiche sotto forma societaria, nel quale, sul punto della nuovamente proclamata preclusione per gli avvocati circa la loro partecipazione come soci professionisti nelle Stp, il Consiglio nazionale dei commercialisti mostra completo allineamento con il Consiglio nazionale forense che, in materia, si è nuovamente espresso di recente con un parere rilasciato il 15 dicembre 2022, in conformità a quanto già affermato in precedenza con il parere n. 64 del 25 maggio 2016.
Le possibili combinazioni
È insomma oggi definitivamente assodato che:
– l’unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati, per l’esercizio della professione forense, è quella della società tra avvocati (Sta) disciplinata dalla legge 247/2012 (nonostante che la legge 183/2011 in tema di Stp non disponga limitazioni in ordine alla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma della Stp);
– un avvocato può ben essere socio di una Stp, ma non come socio professionista, bensì come socio di capitale, nei limiti in cui la legge 183/2011 consente la partecipazione di soci di capitale alle Stp (vale a dire, un terzo del capitale sociale); in sostanza, può intervenire nelle assemblee, votare per eleggere le cariche sociali, partecipare alla divisione degli utili, ma non può esercitare la professione forense, in quanto la Stp non può avere nel suo oggetto multidisciplinare l’esercizio dell’attività forense;
– viceversa, un dottore commercialista può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare, prevedendo cioè che la società, accanto all’attività forense (di appannaggio dei soci avvocati), svolga anche l’attività propria dei dottori commercialisti;
– un avvocato può anche esser membro dell’organo amministrativo di una Stp, ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo;
– nulla osta, infine, a uno studio professionale associato multidisciplinare, nel quale siano aggregati avvocati e dottori commercialisti.
Quello appena prospettato è un panorama ricco di evidenti contraddizioni: un commercialista e un avvocato possono esercitare le rispettive professioni stipulando un’alleanza tra essi sia nella forma dello studio professionale associato sia nella forma della Sta, ma non possono costituire una Stp se non relegando l’avvocato al ruolo di socio di capitale e, quindi, a un ruolo che non gli consente di esercitare la sua professione.
La mancata prevalenza
E ciò non a fronte di un’esplicita previsione di legge (in quanto né la legge 247/2012 né la legge 183/2011 dispongono in maniera esplicita su questo argomento) ma a fronte dell’interpretazione secondo la quale la legge 247/2012 andrebbe appunto letta nel senso di precludere implicitamente agli avvocati di esercitare la loro professione sotto una forma societaria diversa da quella della società tra avvocati.
Il documento Cndcec 51/2023 è comunque interessante anche sotto altri aspetti. Ad esempio, vi si affronta, probabilmente per la prima volta, il caso della multidisciplinarietà “paritaria”, disponendo che, quando nessuna delle professioni svolte dalla Stp sia qualificabile come “prevalente”, la Stp deve essere registrata presso tutti gli ordini professionali nei quali siano iscritti i soci della Stp.
In altre parole, nella Stp multidisciplinare non deve esserci la prevalenza di una professione sulle altre, come poteva far presagire l’articolo 8, comma 2, del decreto 34/2013, che prescrive l’iscrizione della Stp presso l’Ordine relativo alla professione prevalente.
Sta e Stp a confronto
Il capitale
Sia nella Stp che nella Sta almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea devono essere in mano ai soci professionisti. Un avvocato può partecipare a una società tra professionisti sottoscrivendo fino a un terzo del capitale.
L’organo di gestione
Mentre per la Stp non sono previsti requisiti specifici, per la Sta la maggioranza dei membri deve essere composta da avvocati e tutti i membri del consiglio di amministrazione devono essere soci
La multidisciplinarietà
In base alle posizioni espresse dai Consigli di avvocati e commercialisti, un avvocato non può esercitare la professione in una Stp ma deve scegliere la Sta. Al contrario, un commercialista può essere socio e lavorare in una società tra avvocati
L’attività prevalente
Nella Stp non va indicata una attività prevalente.
Se tutte quelle svolte sono paritarie la società va registrata in tutti gli Ordini a cui appartengono i soci
Fonte: Il Sole 24 ORE