Tra le tante novità (e difficoltà compilative) presenti nel quadro RU del modello Redditi 2023 c’è anche il monitoraggio dei numerosi crediti d’imposta che nel 2022 hanno contribuito a ridurre l’impatto degli incrementi di costo dell’energia. Purtroppo non si tratta di un’unica misura, ma di molteplici disposizioni che si differenziano per periodo di riferimento e tipologia di impresa interessata (energivora, gasivora, non energivora, non gasivora), originando una “babele” di 22 nuovi codici di crediti, ciascuno caratterizzato da un proprio codice tributo all’atto della compensazione.
Se a ciò aggiungiamo anche i crediti d’imposta sui costi del carburante dei settori dell’agricoltura e della pesca, arriviamo a un totale di 27 nuove “referenze”, tutte da monitorare nell’ambito del quadro RU. Senza dimenticare che proprio questi ultimi crediti d’imposta (diversamente da quelli energia e gas “trasversali”) sono anche da considerare quali aiuti di Stato ai fini della compilazione dei righi RS401 e RS402 dello stesso modello Redditi, per cui l’inserimento a quadro RU non conclude gli adempimenti.
Nelle istruzioni compaiono anche i crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023, ma è evidente che i corrispondenti dati non andranno inseriti da chi sta dichiarando l’esercizio “solare” 2022, ma da chi – vuoi perché ha un periodo d’imposta “non solare”, vuoi perché utilizza il modello per dichiarare un periodo d’imposta 2023 interrotto da una operazione straordinaria – deve rendicontare anche parte del 2023.
Tra usi diretti e cessioni
Occorre in primo luogo differenziare la situazione di chi ha utilizzato il credito in compensazione da quella di chi, invece, l’ha ceduto a terzi.
Nel primo caso, è importante ricordare che la regola generale (con rare eccezioni) di compilazione del rigo RU6 (credito utilizzato in compensazione) si riferisce ai modelli F24 presentati entro il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (normalmente, quindi, entro il 31 dicembre scorso) e non riguarda le compensazioni effettuate, ad esempio, dai soggetti “solari” nel corso del 2023 su crediti maturati nel 2022 (tali importi, nei modelli, sono indicati come «ancora da compensare»).
Le imprese che hanno ceduto il credito nel 2022 ne riportano l’importo a rigo RU9 colonna 1 (denominata «art. 1260 c.c.») e non compilano la sezione VI-B del quadro RU, così come il soggetto acquirente indica l’ammontare ricevuto a rigo RU3, senza compilare la sezione VI-A (i dati del trasferimento, infatti, sono già stati inviati alle Entrate con i modelli di comunicazione).
Perdita e recupero
Ancora prima di compilare il quadro RU è comunque opportuno ricordarsi che tutti questi crediti d’imposta sono, per legge, non imponibili, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini Irap.
Ne consegue (almeno per chi li ha contabilizzati correttamente come contributi in conto esercizio alla voce A.5 del conto economico) una variazione in diminuzione sia nel modello Redditi che in quello Irap, sfruttando i codici residuali “99” in mancanza di un codice specifico. Chi li avesse contabilizzati a diretta riduzione del costo dovrà ricordarsene, perché rischia di dedursi solo il costo al netto del contributo, perdendo così il vantaggio fiscale.
In caso di perdita del credito per inutilizzo nei termini (si tratta in particolare dei crediti dei primi due trimestri 2022, il cui utilizzo scadeva lo scorso 31 dicembre), la riduzione dell’importo riportabile va segnalata barrando la casella 1 del rigo RU12.
Se l’impresa ha sfruttato il secondo acconto 2022 per incrementare l’utilizzo dei crediti d’imposta in scadenza avvalendosi del metodo previsionale, deve rammentarsi della risposta a interpello 8/2023 e, soprattutto, della parte finale del documento di prassi. Secondo l’Agenzia, infatti, in nessun caso il versamento dell’acconto – qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto – potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un “effetto trascinamento” tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023, se a tale data il credito a suo tempo compensato fosse già scaduto.
Fonte: Il Sole 24 ORE