La mancanza del codice identificativo statunitense (Tin) nelle comunicazioni trasmesse istituzioni finanziarie italiane nell’ambito della procedura di scambio di informazioni fiscale con gli Stati uniti (Fatca) sui rapporti già esistenti al 30 giugno 2014 (cosiddetti «preesistenti») non sarà, a certe condizioni sanzionata.
Lo ha comunicato il Dipartimento delle Finanze del Mef con una nota di ieri 26 maggio. La non applicazione delle sanzioni deriva dal fatto che l’Internal revenue service (Irs) americano ha preso atto (nella nota 2023-11 del 30 dicembre 2022) delle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi (Tin) della propria clientela, in relazione ai conti finanziari statunitensi esistenti al 30 giugno 2014 («conti preesistenti»). Pertanto, per le comunicazioni relative alle annualità 2022, 2023 e 2024, l’Irs ha previsto che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin statunitense in relazione ai soli conti non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi Fatca da parte delle istituzioni finanziarie a condizione che, per tutti i conti statunitensi privi di Tin, sia preesistenti che nuovi, tali istituzioni:
a) ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto che sia una persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto;
b) a partire dall’anno 2023, richiedano annualmente a ogni titolare di conto il Tin statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi che vengono resi disponibili dalle autorità statunitensi affinché i cittadini/residenti statunitensi possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Le istituzioni finanziarie sono tenute a conservare la documentazione e le evidenze attestanti le suddette richieste fino alla fine del 2028;
c) a partire dall’anno 2023, facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite al fine di reperire il previsto Tin statunitense;
d) utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un Tin statunitense obbligatorio.
Il documento ha precisato che, per la comunicazione dei dati relativi al 2022, le istituzioni finanziarie possono utilizzare, alternativamente, i codici numerici giustificativi già emessi dall’Irs nel maggio 2021 o i codici numerici giustificativi aggiornati dalla medesima autorità nel 2023, mentre per la comunicazione dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 è richiesto l’uso dei codici numerici giustificativi aggiornati individuati con la faq n. 6 del 27 gennaio 2023 dell’Irs.
Fonte: Il Sole 24 ORE