Mille euro per «ciascun periodo di sospensione non superiore a un mese e comunque nella misura massima di euro 3.000». Nella bozza del decreto legge Alluvioni è prevista una indennità una tantum in favore di lavoratori, non inquadrati come dipendenti, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento meteorologico.
La platea di riferimento è costituita da collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti inclusi i titolari di attività di impresa, e iscritti «a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza» che, alla data del 4 maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati od operavano esclusivamente (o prevalentemente nel caso di agenti e rappresentanti) in uno dei comuni rientranti nell’area dell’emergenza.
Il requisito dell’iscrizione a «qualsiasi forma obbligatoria di previdenza» apre la via dell’indennità anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate, tranne che la bozza di decreto stabilisce che gli importi siano riconosciuti ed erogati dall’Inps (ma non dalle Casse, che hanno invece la posizione aggiornata dei loro iscritti) a fronte di domanda dell’interessato.
Inoltre il Dl non prevede alcun decreto ministeriale attuativo, come avvenuto durante l’emergenza Covid per misure analoghe (per esempio, l’indennità istituita dall’articolo 33 del decreto legge 50/2022), così come non dettaglia alcuni requisiti che in passato erano stati previsti, quale, ad esempio, la data di iscrizione alla gestione previdenziale. E proprio la definizione dei dettagli operativi nel recente passato ha riscontrato qualche difficoltà.
Quanto all’importo, si prevedono mille euro per ogni periodo di sospensione dell’attività non superiore al mese. Quindi sembrerebbe che, da un giorno a 31 di fermo attività, sarà erogata la stessa somma, che poi potrà essere replicata altre due volte fino ad arrivare a 3mila euro. Secondo il comunicato stampa del Governo, il budget complessivo è di 298 milioni di euro, pari a 298mila indennità da mille euro e il monitoraggio per il rispetto della soglia complessiva è demandato (solo) all’Inps.
Per i dipendenti del settore privato, invece, è prevista una indennità, con contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari alla cassa integrazione. Questa misura è a beneficio di chi svolge l’attività nelle aree alluvionate, fino a un massimo di 90 giorni di sospensione, o di chi vi risiede e non riesce a raggiungere il luogo di lavoro (fino a 15 giornate). È previsto il pagamento diretto dell’Inps, che dovrà garantire il rispetto del limite di spesa di 580 milioni di euro. Essendo una indennità e non un vero e proprio ammortizzatore sociale, la fruizione non rileverà nei contatori di utilizzo massimo degli ammortizzatori e non richiederà la consultazione sindacale. L’istituto di previdenza ha già fatto sapere che la procedura di richiesta, da parte dei datori di lavoro, sarà semplificata al massimo e i dati potranno essere immessi in un file Excel da allegare alla domanda.
Inoltre la bozza del decreto legge introduce la sospensione delle trattenute alla fonte in favore dei lavoratori che hanno un sostituto d’imposta. In via generale chi, al 1° maggio, aveva la residenza o la sede legale od operativa nei comuni alluvionati, beneficia della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza tra maggio e agosto di quest’anno, nonché dei termini per adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le ritenute alla fonte effettuate dai sostituti di imposta previste dagli articoli 23 (redditi di lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati) del Dpr 600/1973, nonché le addizionali regionali e comunali.
Tuttavia i lavoratori residenti nei territori alluvionati potranno chiedere a questi sostituti di operare il 50% delle trattenute (anche quelle dell’articolo 29 – effettuate dallo Stato) e delle addizionali.
Inoltre i sostituiti che risiedono nelle aree alluvionate, ma hanno sostituti di imposta in altre zone, possono chiedere a questi ultimi di non operare le ritenute alla fonte (anche quelle dell’articolo 29 – effettuate dallo Stato) e le relative addizionali, sempre tra maggio e agosto.
In queste due ipotesi, i lavoratori potranno contare su un reddito netto più elevato ma solo in via temporanea, perché le ritenute e le trattenute sospese dovranno essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza sanzioni e interessi a opera degli stessi sostituiti.
Fonte: Il Sole 24 ORE