Bonus sponsorizzazioni sportive: manca poco all’apertura dei termini per le domande relative al 2022, in coda quelle del 2023. Queste le precisazioni del dipartimento per lo Sport circa le tempistiche di accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Agosto e prorogata ai primi mesi di quest’anno dalla legge di bilancio 2023 (articolo 81 del Dl 104/2020 e 1, comma 615, della legge 197/2022).
La misura
Si tratta del credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti effettuati dalle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte al registro Coni che svolgono attività sportiva giovanile (articolo 81 Dl 104/2020). Una misura, questa, nata al fine di incentivare la ripresa di un settore pesantemente penalizzato dagli interventi governativi anti-contagio e a cui va il merito di aver riconosciuto l’importanza dell’investimento pubblicitario nello Sport. Diversi tuttavia i nodi da sciogliere, che hanno minato non poco l’appeal della misura.
Criticità: ambito soggettivo
Un primo aspetto riguarda anzitutto chiarito l’ambito soggettivo. Il bacino degli enti associativi indirettamente beneficiari dalla misura risulta infatti piuttosto ristretto, trovando applicazione nei confronti delle leghe, società sportive professionistiche, nonché Asd/Ssd che svolgano attività sportiva nel settore giovanile. Una previsione, questa, che pone non poche disparità di trattamento escludendo immotivatamente un’ampia platea di sodalizi in ragione della categoria dei soggetti beneficiari delle attività. Si pensi, ad esempio, alle Asd che svolgono attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Quest’ultime, al pari di quelle che operano nel settore giovanile, rientrano espressamente tra i beneficiari del 5 per mille: una qualificazione giuridica che poteva dunque esser presa a riferimento dal legislatore.
Accanto ai tetti minimi di spesa previsti, la criticità maggiore per l’agevolazione riguarda tuttavia un’altra (espressa) esclusione prevista dalla norma. Vale a dire quella che non consente l’applicazione del tax credit agli investimenti promozionali e alle sponsorizzazioni effettuate nei confronti degli enti che optano per il regime agevolato della legge 398/91.
Un’esclusione che, seppure trova la sua giustificazione nella circostanza che le Asd/Ssd che optano per la 398/91 sono già destinatari di benefici fiscali, potrebbe perdere rilevanza una volta che la fiscalità del Terzo settore sarà operativa. Senza una modifica dell’attuale quadro normativo in esame, infatti, in caso di proroga ulteriore del bonus per i prossimi esercizi, va considerato che, una volta intervenuta l’autorizzazione Ue, il regime della legge 398/1991 sarà infatti disapplicato per le Asd/Ssd che assumano la qualifica di ente del Terzo settore, trovando applicazione le misure del Codice (articolo 79 e successivi del Dlgs 117/2017). Con la conseguenza che, ove gli enti con la doppia qualifica (Sport e Terzo settore) svolgano attività nel settore giovanile, questi potrebbero a rigore rientrare nel novero soggettivo dei beneficiari. Ciò a differenza delle Asd/SSd riconosciute ai soli fini sportivi e che, fuori dal Terzo settore, manterrebbero l’agevolazione della legge 398/91.
Fonte: Il Sole 24 ORE