Prestazioni di servizi fra due sedi secondarie dello stesso soggetto, di cui aderente ad un Gruppo Iva, escluse da Iva se il Gruppo è istituito in uno Stato extraUe.
L’agenzia delle Entrate, con l’interpello 314 dell’8 maggio 2023, ha fornito un importante chiarimento in merito all’operatività del Gruppo Iva, richiamando principi espressi sia dalla Corte di giustizia Ue che dalla Commissione europea.
In particolare, nel caso prospettato dall’istante, venivano chiesti chiarimenti in merito alla rilevanza o meno ai fini Iva delle operazioni intercorse fra due sedi secondarie di uno stesso soggetto giuridico di diritto tedesco, di cui una localizzata in Italia e l’altra situata nel Regno Unito ed ivi facente parte di un Gruppo Iva.
Al fine di rispondere al quesito posto, l’Agenzia ricorda i diversi principi espressi sul tema, sia dalla Corte di giustizia Ue, relativamente a diverse cause, che dalla Commissione europea nel Working Paper 1027 del 25 ottobre 2021. In particolare, la Corte di giustizia con la sentenza Fce Bank relativa alla causa C-210/04, sul tema relativo al regime Iva applicabile alle transazioni intercorrenti tra entità (sedi secondarie e casa madre) facenti parte dello stesso soggetto giuridico, localizzate in diversi Stati membri della Ue, ha chiarito che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione o viceversa, sono fuori dal campo di applicazione del tributo, precisando che questo principio è valido anche nei rapporti con Paesi non appartenenti alla Ue.
Tuttavia, la stessa Corte di giustizia, con la sentenza Skandia, relativa alla causa C-7/13, ha precisato che qualora detti servizi sono resi o ricevuti dalla casa madre alla stabile organizzazione, facente parte di un Gruppo Iva, si considerano resi o ricevuti dal Gruppo e, per questo motivo, diventano rilevanti ai fini Iva.
Questo principio, recepito nel nostro ordinamento con l’articolo 70-quinquies, comma 4-bis del decreto Iva, deve tuttavia essere correttamente interpretato. Infatti, richiamando quanto chiarito dalla Commissione Ue nel citato Working Paper, l’Agenzia ha precisato che i Gruppi Iva stabiliti al di fuori dell’Unione non dovrebbero avere alcun effetto nel sistema Iva della Ue; pertanto le prestazioni di servizi effettuate tra le due sedi secondarie dello stesso soggetto sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, non essendo il Gruppo Iva istituito nel Regno Unito equiparabile ad un Gruppo Iva istituito in un Paese Ue.
In caso di assolvimento di un’imposta non dovuta, il contribuente può ricorrere all’emissione di una nota di variazione, ove sussistano ancora i presupposti, ovvero può presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto Iva.
Fonte: Il Sole 24 ORE