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Erogazione di finanziamenti agevolati da parte dei Confidi

Copertina per bando finanziamenti agevolati
L'obiettivo del bando è quello di l'erogare finanziamenti agevolati da parte dei Confidi alle PMI operanti in tutti i settori economici

Area geografica: Nazionale

Tipo di imprese a cui è destinato: PMI

Soggetto gestore/attuatore: Confidi vari

Tipo di contributo: Prestito/Anticipo rimborsabile

Dotazione finanziaria: E’ prevista la concessione di finanziamenti agevolati con le seguenti caratteristiche:

– importo, ove erogato dai confidi minori, non superiore a euro 100.000;

– quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse pubbliche, non superiore all’80% dell’importo totale;

– tasso di interesse pari a zero;

– limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria pari al 5% dell’ammontare delle risorse pubbliche assegnate al Confidi.

– La quota residua del finanziamento, non inferiore al 20% dell’importo totale del finanziamento, è concessa a valere su risorse proprie del Confidi, che non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche. Sulla quota residua del finanziamento, il Confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico.

– Sull’intero importo del finanziamento, il Confidi può applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione nel limite massimo dello 0,5% dell’importo del finanziamento. – Non possono essere concessi finanziamenti a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

Data/Periodo di apertura bando: dal 01 febbraio 2023 – in corso

Interventi ammissibili: I confidi vigilati, iscritti dell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, ai quali siano state assegnate in gestione risorse in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, possono procedere all’erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alle condizioni e entro limiti previsti dal decreto stesso, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quali soggetti concedenti relativamente alla misura di aiuto nei Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione).

I confidi minori, iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, che intendano intraprendere l’attività di erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi, così come dettagliati dall’articolo 6 del decreto:

– patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

– indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15 (quindici) per cento;

– adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto;

– Fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 3 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, gli organi competenti dei confidi minori sono tenuti ad effettuare nei confronti dei propri esponenti la valutazione dei criteri di correttezza e, limitatamente ad almeno il 25 (venticinque) percento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 10 medesimo decreto 23 novembre 2020, n. 169.

I confidi minori sono tenuti, inoltre a:

– dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del presente decreto e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confidi minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’Organismo;

– depositare il bilancio in formato Xbrl presso il Registro delle imprese;

– rispettare gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell’articolo 127, comma 02, del TUB, fatto salvo quanto di seguito previsto: i. nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell’importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato; ii. nell’informativa di cui al punto i. è altresì indicato che il finanziamento è erogato in base a una specifica autorizzazione annotata nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del TUB, di cui sono riportati gli estremi anche nel sito internet del confidi minore; iii. su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

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