Gli statuti di Spa e Srl consentono la creazione di partecipazioni sociali non solo che attribuiscono al titolare diritti sociali diversi, ma anche partecipazioni sociali per loro intrinseca natura diverse tra loro.
Sta nella disponibilità delle parti stabilire se l ’investimento societario sia connotato da temporaneità e, quindi, se la partecipazione sociale sia destinata ad estinguersi automaticamente al verificarsi di un determinato evento (liberamente predeterminato dalle parti), al raggiungimento di un certo obiettivo, come ad esempio la conclusione di un appalto, la scadenza di una concessione, eccetera.
Con la massima n. 190/2020, la Commissione massime del Consiglio notarile di Milano ha stabilito che: «Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione».
Lo strumento del work for equity
Un interessante utilizzo di partecipazioni sociali è quello del Work for Equity, facendo riferimento a quella particolare forma di remunerazione a favore di determinati soggetti, soci, dipendenti e collaboratori esterni, i quali, a fronte dell’esecuzione di una prestazione d’opera o di servizi a favore della società, sono remunerati non mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro, bensì mediante assegnazione di partecipazioni sociali ovvero di strumenti finanziari della medesima società a favore della quale è stata eseguita la prestazione.
Ecco dunque che mediante l’assegnazione di azioni o quote cosiddette “autoestinguibili” a dipendenti e collaboratori si potrebbe realizzare un allineamento di interessi tra la società e coloro che prestano la propria attività lavorativa in suo favore, attivando un sistema di incentivazione a lungo termine in grado di creare un forte legame tra retribuzioni, risultati aziendali conseguiti e creazione di valore per gli azionisti nonché supportare la retention dei soggetti che ricoprono funzioni apicali e, in generale, delle persone chiave.
Queste partecipazioni sono destinate all’estinzione senza che né il socio interessato, né la società, né un socio terzo debbano esprimere alcuna specifica ulteriore volontà. Le azioni o quote auto-estinguibili potrebbero non dare luogo, considerate le concrete logiche che possono ispirarne l’introduzione in statuto, ad alcun diritto economico a favore del socio uscente.
Nelle partecipazioni auto-estinguibili le parti convengono ed accettano ex ante che i reciproci rapporti debbano considerarsi automaticamente chiusi e, per così dire, soddisfatti, al verificarsi di un certo evento. Non vi sono pertanto ragioni per imporre, in tali ipotesi, forme di liquidazione a favore del socio uscente.
Il trattamento fiscale
Tuttavia, la scelta delle parti potrebbe anche essere quella di prevedere, al verificarsi dell’auto-estinzione della partecipazione sociale, una liquidazione a carico della società.
Tutte queste peculiarità hanno ovviamente degli impatti fiscali a seconda dell’ impiego e dell’utilizzo di questo strumento che si rivela, per quanto sopra rappresentato, molto flessibile e duttile.
Nulla quaestio sul trattamento fiscale sugli utili o dividendi percepiti nella normalità dei casi dal possesso di partecipazioni auto-estinguibili; viceversa l’eventuale forma di liquidazione dovrà essere assoggettata a tassazione con le modalità previste per il recesso. Nell’ambito invece dell’impiego dello strumento nelle Pmi innovative, è pienamente applicabile la normativa fiscale di favore del Work for Equity, mentre qualche limitazione o una maggiore attenzione deve essere riservata – sempre nell’ ambito dell’ agevolazione – relativamente alle Start up innovative.
Per queste ultime è bene ricordare che vige il divieto della distribuzione di utili e del possesso ininterrotto, ma ugualmente lo strumento ben si addice oltrepassate queste limitazioni temporali. Infine, lo strumento individuato dalla massima può essere utilizzato nei piani di assegnazione di quote/azioni per i dipendenti anche tramite il riconoscimento di stock option con le relative agevolazioni tributarie.
Fonte: Il Sole 24 ORE