Non esiste nell’ordinamento una norma che imponga di accantonare il trattamento di fine mandato degli amministratori (Tfm) secondo i criteri quantitativi previsti per i lavoratori dipendenti. La Cgt Emilia Romagna con la sentenza 319/08/2023 (presidente e relatore Bolognesi) è tornata ad occuparsi della deducibilità dell’accantonamento Tfm, richiamando i principi espressi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24848/2020.
Secondo la Suprema corte le quote «possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, …purché la previsione… risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa».
Il collegio, riscontrata la presenza della delibera munita del timbro postale, ha condannato l’ufficio anche alla rifusione delle spese di giudizio.
La presenza della data certa anteriore all’inizio del rapporto, in passato ha già visto contrapposte l’amministrazione finanziaria (risoluzioni 211/E/2008 e 124/2017) e l’Aidc (norma di comportamento n. 180/2011). che ne ha sostenuto la deducibilità per competenza anche in assenza dell’atto di data certa. La Cassazione ha aderito all’interpretazione più restrittiva sostenuta dalle Entrate, precisando (sentenza n. 26431/2018) che l’atto di nomina deve anche contenere l’importo dell’indennità deliberata (pronunce n. 3994/2021e n. 13556/2022). Tale interpretazione è diretta a evitare “sistemazioni” del reddito nell’immediatezza della chiusura del bilancio. Motivo per cui si consiglia di inviare a mezzo Pec la decisione assembleare portante la nomina e la determinazione dell’indennità attribuita all’amministratore, subito dopo l’adunanza e prima che il soggetto designato si pronunci sull’accettazione della carica.
In merito all’importo dell’accantonamento, alcuni verificatori insistono nel ricondurne la misura all’articolo 2120 del Codice civile, anche se quest’ultimo si occupa del Tfr dei lavoratori dipendenti e non è riconducibile al Tfm (il cui importo deriva dall’incontro tra la volontà assembleare e l’accettazione dell’amministratore). Concetto più volte affermato dalla Cassazione (ordinanze n. 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) e dalla giurisprudenza di merito del tutto prevalente (Ctr Piemonte 267/03/2022, 212/02/2022, 976/01/2021, 361/02/2021, 601/02/2021 e 618/01/2020, Ctr Sardegna 108/05/2021, Ctr Lombardia 3232/02/2020 e 5280/18/2018 e Ctp Reggio Emilia 199/02/2020). Sembrano maturi i tempi affinché l’Agenzia rinunci definitivamente a questo inutile e dispendioso contenzioso.
Fonte: Il Sole 24 ORE