L’eccedenza Ace 2022 può essere in parte sottratta all’utilizzo (senza determinarne la perdita) qualora l’impresa intenda “consumare” prioritariamente non solo le perdite pregresse (come i modelli hanno sempre previsto) ma anche le eccedenze di crediti d’imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto e versamenti in acconto, secondo un meccanismo simile a quello che, tradizionalmente, l’articolo 84 Tuirconsente per le perdite. Trova così riflesso nei modelli dichiarativi il principio di diritto n. 7/2021 dell’agenzia delle Entrate, che non aveva invece interessato il modello Redditi 2022.
Tuttavia, va tenuto presente che questa facoltà non si applica alle detrazioni d’imposta (quali quelle derivanti dagli interventi agevolati in edilizia), che, quindi, se non utilizzate a scomputo dell’imposta di periodo, svaniscono. Mentre le perdite pregresse sono riportate a quadro RN prima dell’Ace, non è così per i crediti d’imposta e le altre eccedenze.
Operativamente, quindi, l’impresa interessata barrerà la casella «Art. 84, c. 1, TUIR – RS113» (comportamento incompatibile, per le specifiche tecniche, con una imposta a debito – RN3 colonna 3 – positiva) e “limiterà” l’Ace di colonna 6 del rigo RN6 a quanto occorrente per azzerare le eccedenze di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto e versamenti in acconto, e non avere Ires a debito.
Fonte: Il Sole 24 ORE