Le somme versate ai collaboratori anche se familiari sono tassate secondo le ordinarie regole previste per le prestazioni lavorative
SINTESI: In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori – che non sono contitolari dell’impresa familiare – costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito “pro quota” agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa (Cass. 20.12.2019, n. 34222).
Ordinanza n. 8582 del 27 marzo 2023 (udienza 22 febbraio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Crivelli Alberto
Impresa familiare – Il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d’impresa – Le quote spettanti ai collaboratori costituiscono redditi di puro lavoro non assimilabili a quello di impresa – In caso di accertamento del reddito di impresa, questo deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa
Ordinanza n. 8582 del 27 marzo 2023 (udienza 22 febbraio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Crivelli Alberto
Impresa familiare – Il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d’impresa – Le quote spettanti ai collaboratori costituiscono redditi di puro lavoro non assimilabili a quello di impresa – In caso di accertamento del reddito di impresa, questo deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa