La domanda
Un contribuente è stato in regime forfettario per gli anni 2020 e 2021 (negli anni precedenti era in contabilità semplificata). Nel 2022 ha adottato la contabilità semplificata avendo superato il limite dei ricavi 2021 previsto dalla normativa. Lo stesso è proprietario di un immobile iscritto a cespite da prima dell’ingresso nel regime forfettario. Posto che le quote di ammortamento del 2020 e 2021 sono certamente non recuperabili, ci si chiede se è prevista la ripresa delle quote di ammortamento nell’anno di fuoriuscita dal regime forfettario e se pertanto si possa contabilizzare la quota di ammortamento nel 2022.
L’agenzia delle Entrate non ha mai chiarito il trattamento dei beni ammortizzabili acquistati da un contribuente durante il regime forfettario o in precedenza, nel momento in cui fuoriesce dal regime forfettario. Mentre durante la permanenza nel regime forfettario non è possibile dedurre le quote di ammortamento personalmente si ritiene che alla fuoriuscita sia possibile riprendere le quote di ammortamento non essendoci alcun divieto legislativo al riguardo. Si segnala che il comma 72 dell’articolo 1 della legge 190/2014 regola il passaggio ma non disciplina gli ammortamenti. In particolare nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfettario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfettario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfettario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del Tuir, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfettario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
Fonte: Il Sole 24 Ore